07.07.2023 Icon

Scelta del parcheggio: la negligenza esclude il risarcimento

Tizio, titolare di una pista di go-kart, agiva nei confronti della compagnia di assicurazione per ottenere il l’indennizzo previsto dalla polizza.

La compagnia contestava l’operatività della polizza sostenendo la sussistenza di colpa grave dell’assicurato, in ragione del fatto che il semirimorchio coi beni appresi dalle fiamme era parcheggiato in piena estate, vicino a dei cassonetti della spazzatura ed a rischio incendio.

Il Tribunale, nel rigettare la domanda di Tizio, ha ritenuto di aderire alla tesi della compagnia, in ragione del fatto che i cassonetti dei rifiuti vicino ai quali era stato parcheggiato il mezzo erano già stati oggetto di atti incendiari in passato e che i serbatoi dei go-kart in quel momento contenevano della benzina.

Il tema affrontato si inserisce nell’ambito applicativo dell’art. 1900 c.c., secondo cui l’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario.

Tale norma, la cui ratio è quella di evitare che il beneficiario, l’assicurato od il contraente possano agire nell’intento specifico di frodare l’assicurazione ovvero comportandosi con colpa grave, impone di parametrare il grado di colpevolezza dell’assicurato alla rilevanza della sua condotta nella produzione dell’evento garantito. È dunque configurabile una negligenza dell’assicurato ogniqualvolta l’azione o l’omissione dell’assicurato sia ritenuta causa sufficiente a determinare l’evento.

Viene dunque richiamato il costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui “nel giudizio promosso dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo assicurativo è onere dell’attore provare che il rischio avveratosi rientra nei “rischi inclusi” e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa; tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all’assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l’applicazione di dette clausole”. Rischio che, nel caso di specie, era certamente evitabile con l’ordinaria diligenza.

In definitiva riteniamo che il tema della colpa del contraente costituisce un tema da non sottovalutare. Precisamente l’assicurato deve fare uso di diligenza e attenzione nel parcheggiare il veicolo, soprattutto in caso di luoghi – come in prossimità dei cassonetti dei rifiuti – potenzialmente a rischio incendio.

Autore Pasquale Parisi

Associate

Milano

p.parisi@lascalaw.com

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