Il d.l. 36/2022, che ha introdotto le misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ha previsto all’art. 43 l’istituzione presso il Ministero dell’economia e delle finanze di un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945.
Precisamente, sulla falsa riga di quanto stabilito dell’Accordo di Bonn del 1962 stipulato tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania, il citato decreto prevede la possibilità di accedere al fondo e ottenere il ristoro dei danni per coloro che hanno ottenuto una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto la liquidazione dei danni a seguito di azione giudiziaria avviata alla data di entrata in vigore del citato decreto legge o comunque promossa entro il termine del 28 giugno 2023.
L’introduzione di tale disposizione ha però suscitato alcune perplessità, con particolare riferimento al terzo comma dell’art. 43, secondo cui “i giudizi di esecuzione già intrapresi e pendenti devono essere dichiarati estinti e non possono essere iniziate o proseguite procedure esecutive“.
Ed è proprio con riguardo a tale previsione che il Tribunale di Roma, sezione quarta civile, ufficio esecuzioni immobiliari, con ordinanza del 1° dicembre 2022 ha sollevato la questioni di legittimità costituzionale dell’art. 43, comma 3, del d.l. n. 36 del 2022, per violazione dei principi di eguaglianza sovrana fra gli Stati e di parità delle parti nel processo di cui artt. 3 e 111 Cost. In particolare, secondo il giudice a quo, il sacrificio immediatamente imposto con l’estinzione della procedura esecutiva ai creditori della Repubblica federale tedesca per i danni indicati dal comma 1 del citato art. 43, non troverebbe adeguata compensazione nel Fondo contemplato dal comma 3, in virtù della mancata emanazione del decreto ministeriale destinato a disciplinare le forme di accesso allo stesso, l’entità, totale o parziale, del ristoro e le relative modalità di erogazione.
Costituitosi in giudizio, la Presidenza del Consiglio dei ministri eccepiva l’inammissibilità delle questioni sollevate e deducendone l’infondatezza, evidenziando come tale disposizione costituisse al contrario espressione di un ragionevole bilanciamento tra interessi entrambi di rango costituzionale: da un lato, il diritto dei creditori ad ottenere il bene della vita consacrato in sentenze di condanna della Repubblica federale di Germania passate in giudicato e, dall’altro, la necessità di mantenere buone relazioni internazionali.
La Consulta, con la sentenza n. 159 del 4 luglio 2023, ha ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Roma.
La Corte ha infatti evidenziato l’adeguatezza della misura introdotta, precisando come “nelle procedure esecutive opera l’immunità ristretta degli Stati e l’estinzione del diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l’istituzione del fondo ristori, di importo pari alle somme liquidate con sentenza passata in giudicato“.
L’istituzione del Fondo, quindi, costituirebbe un rimedio più satisfattivo per i creditori rispetto all’esecuzione forzata in virtù delle ampie limitazioni previste per la pignorabilità dei beni degli Stati esteri, nonché degli esiti incerti delle procedure esecutive immobiliari correlati a numerosi fattori (come, ad esempio, la fruttuosità della vendita forzata dei beni pignorati, l’eventuale concorso di altri creditori, l’esistenza di cause di prelazione, ecc.).
Proprio il 1° luglio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 28 giugno 2023 che disciplina le condizioni e le modalità di accesso al succitato Fondo, che pagherà i risarcimenti al posto dello Stato tedesco in forza di una dotazione di euro 20.000.000 per l’anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.