06.10.2023 Icon

Preso la scossa? L’imprudenza non viene risarcita

Tizio, trovatosi nei pressi di una colonnina della corrente elettrica, con l’intento proteggere dei bambini che giocavano nei dintorni della centralina dal rischio di tagliarsi con i fili di rame scoperti che fuoriuscivano da detta centralina, entrava in contatto con i cavi e rimaneva folgorato, procurandosi gravissimi danni alla persona.

Il Tribunale, in accoglimento della richiesta di risarcimento del danno, condannava la società di distribuzione.

Il gestore impugnava la sentenza di primo grado, rilevando come i danni alla persona subiti da Tizio fossero integralmente riconducibili alla condotta del tutto abnorme ed anomala dello stesso danneggiato, il quale si era volontariamente e inopinatamente posto in contatto con i fili elettrici scoperti senza alcuna effettiva e concreta necessità e nonostante la piena consapevolezza del pericolo.

Tizio proponeva dunque ricorso per Cassazione, sostenendo di essersi invero comportato in quel determinato modo per salvaguardare alcuni bambini che si sarebbero potuti tagliare con alcuni fili di metallo che fuoriuscivano dalla centralina incriminata, senza la consapevolezza del pericolo legato alla conduzione dell’elettricità.

La Suprema Corte, con ordinanza del 4 ottobre 2023, n. 27926, ha rigettato le doglianze attoree.

Osserva in particolare il Collegio come la circostanza di fatto dedotta dal ricorrente non valesse ad escludere che un eventuale contatto dello stesso con i fili elettrici avrebbe potuto prevedibilmente determinare un grave danno connesso all’azione dell’elettricità: nulla, infatti, giustificava, al cospetto di una centralina elettrica ragionevolmente riconoscibile (…), anche solo un ragionevole affidamento che la corrente elettrica non fosse presente in loco.

La Corte ha quindi ritenuto che la valutazione del giudice di merito circa l’abnormità della condotta tenuta da Tizio fosse pertinente, dato che quest’ultimo, senza minimamente porsi il problema del possibile pericolo di un contatto diretto con i fili elettrici, decise di maneggiarli in modo così platealmente incauto o incosciente.

In assenza quindi di ulteriori argomenti a sostegno della propria tesi – essendosi il ricorrente limitato a proporre una reinterpretazione degli elementi di prova acquisiti al fine di sostenere l’affermazione dell’assenza di alcuna consapevolezza, da parte dello stesso, dell’esistenza di elettricità in loco – il ricorso è stato rigettato.

Autore Pasquale Parisi

Associate

Milano

p.parisi@lascalaw.com

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