20.09.2024 Icon

No all’automatico risarcimento del danno per illecita pubblicazione di fotografie di minorenne

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23018 del 21 agosto 2024, ha fornito importanti chiarimenti in materia di tutela dell’immagine dei minori e risarcimento del danno conseguente all’abuso. 

Il caso riguarda la pubblicazione di fotografie di un minore in una campagna pubblicitaria per una collezione di abbigliamento, senza il consenso del padre.
Nello specifico, il padre del minore ha citato in giudizio l’ex moglie e la società di abbigliamento, chiedendo l’accertamento dell’illiceità della pubblicazione e il risarcimento dei danni.
Il Tribunale di primo grado ha dichiarato illecita la pubblicazione e inibito l’ulteriore utilizzo delle immagini, ma ha rigettato la domanda di risarcimento.
La Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che non fosse stato provato alcun danno, anche in considerazione del fatto che non erano state diffuse le generalità del minore.
Il padre ha proposto ricorso per Cassazione, contestando il mancato riconoscimento del danno.
La questione giuridica centrale affrontata dalla sentenza riguarda i criteri per l’accertamento e la risarcibilità del danno derivante dall’abuso dell’immagine di un minore in ambito pubblicitario. In particolare, la Corte si è concentrata sulla natura e la portata del diritto all’immagine come diritto fondamentale della personalità. Ha poi analizzato il rapporto fra l’illiceità della condotta (diffusione non autorizzata dell’immagine) e l’esistenza di un danno risarcibile, per poi individuare i criteri per valutare l’effettività e la serietà della lesione al diritto all’immagine del minore. 
La Suprema Corte ha ribadito che il diritto alla protezione della propria immagine costituisce un diritto fondamentale della personalità, tutelato dall’art. 2 della Costituzione, dall’art. 8 CEDU e dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Tuttavia, ha precisato che la mera violazione di tale diritto non comporta automaticamente un risarcimento, essendo necessario accertare l’effettività e la serietà della lesione. La Corte ha affermato che “In tema di tutela contro l’abuso dell’immagine di un minore, l’accertamento della illiceità della diffusione del ritratto del bambino per fini di pubblicità commerciale, effettuata senza il consenso di uno dei genitori, comporta il diritto al risarcimento del danno a condizione che sia accertata l’effettività e la serietà della lesione al diritto alla riservatezza dell’immagine, la cui tutela costituisce un interesse primario del fanciullo, senza che la mancanza di indicazioni relative al nome o alle generalità del minore o dei suoi genitori valgano ad escluderne il pregiudizio, poiché l’immagine della persona è tutelata in sé, quale elemento altamente caratterizzante l’individuo, che lo rende unico e originale, come tale riconoscibile.”
La Cassazione ha chiarito che la lesione si verifica con la diffusione stessa dell’immagine, contrariamente alla volontà dell’interessato di mantenerla riservata. Il giudice di merito è quindi chiamato a valutare l’effettività e la serietà di tale lesione, considerando le modalità concrete di diffusione (tempi, mezzi impiegati, ecc.) e tenendo conto del primario interesse del minore alla tutela della sua vita privata. Questa sentenza rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei minori, bilanciando la necessità di provare il danno con il riconoscimento della lesione insita nella diffusione non autorizzata dell’immagine. La Corte ha così fornito ai giudici di merito criteri più chiari per valutare queste delicate situazioni, rafforzando la protezione della privacy dei minori nell’era digitale.
La Corte ha correttamente riconosciuto l’importanza fondamentale del diritto all’immagine, specialmente per i minori, senza però cadere nell’automatismo del danno in re ipsa. 
Particolarmente apprezzabile è la distinzione operata tra l’illiceità della condotta e l’esistenza di un danno risarcibile. Questo approccio permette di tutelare efficacemente il diritto all’immagine senza aprire la strada a richieste risarcitorie pretestuose o sproporzionate.
La Corte ha fornito criteri chiari e flessibili per valutare l’effettività e la serietà della lesione, permettendo ai giudici di merito di considerare le specificità di ogni caso. 

Autore Ilaria Franciosa

Associate

Milano

i.franciosa@lascalaw.com

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