Con la recente pronuncia la Cassazione torna a parlare dei presupposti per la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c.
La conduttrice di una location per matrimoni lamenta i comportamenti di una vicina “ficcanaso”, che aveva scattato alcune fotografie dove si teneva l’evento e successivamente aveva parcheggiato appositamente la sua auto in modo da impedire il passaggio della navetta per gli invitati.
L’imprenditrice decide di non lasciare impunita la condotta dell’invadente vicina e si arriva quindi nelle aule di Tribunale.
La richiesta di risarcimento dei danni materiali e all’immagine viene accolta dai giudici di merito, tuttavia la quantificazione del danno non patrimoniale non soddisfa affatto l’attrice.
Secondo la parte danneggiata infatti la cifra riconosciuta non può ritenersi satisfattiva e comunque non comprende tutti gli aspetti non patrimoniali del danno subito.
Interpellata sul tema, la Cassazione ha chiarito che «ai fini della liquidazione di un danno non patrimoniale è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all’individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all’adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori necessariamente caratterizzati da oggettività, controllabilità e non manifesta incongruità (né per eccesso, né per difetto), idonei a consentire a posteriori il controllo dell’intero percorso di specificazione dell’importo liquidato».
In definitiva, nella liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice deve quindi fare riferimento a parametri oggettivi, certi e verificabili.