A chi non è mai capitato, specialmente nei grandi centri urbani, di accedere per sbaglio con l’automobile all’interno di una zona a traffico limitato?
Nel caso oggi affrontato Tizia ha ricevuto la notifica di ben 58 verbali di violazione dell’art. 7, commi 9 e 14, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, da parte della Polizia Municipale, per aver circolato nella zona a traffico limitato sprovvista di autorizzazione.
Avverso i predetti verbali Tizia proponeva ricorso avanti al Giudice di Pace, deducendo che la stessa, in maniera incolpevole, aveva fatto legittimo affidamento sul fatto di essere ancora titolare del permesso di circolare in ZTL, non avendo l’amministrazione comunale inviatole alcuna comunicazione a distanza di circa due anni dal cambio di residenza, né avrebbe mai irrogato e notificato alcuna sanzione amministrativa prima di allora.
In parziale accoglimento del ricorso, confermato poi in appello, i giudici annullavano tutti i verbali elevati a Tizia, meno uno.
Il Comune dunque proponeva ricorso per cassazione, contestando il fatto che i giudici di merito, pur avendo accertato la sussistenza di una pluralità di condotte in violazione al codice della strada, avevano ricondotto l’aspetto colposo delle violazioni soltanto alla prima infrazione commessa, e ciò unificando le singole condotte.
Precisamente, secondo l’amministrazione, considerare le molteplici infrazioni come un tutt’uno presupporrebbe il loro inquadramento nella categoria del concorso formale, escluso per le violazioni alla disciplina in tema di zona traffico limitato ed aree pedonali dall’art. 198, comma 2, C.d.S.
La seconda sezione della Suprema Corte, con l’ordinanza n. 19680 del 17 luglio 2024, ha rigettato le doglianze del Comune, sul presupposto che le trasgressioni compiute dall’automobilista non integrano un’ipotesi di concorso formale, il quale richiede l’unicità dell’azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni.
Precisamente, osserva la Cassazione, le violazioni, anche in momenti diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti amministrativi richiesti dalla legge, stante la sostanziale omogeneità degli illeciti perpetrati, devono essere considerate come un’unica infrazione in quanto reiterazione specifica del medesimo illecito amministrativo: “non si tratta, infatti, di escludere l’elemento soggettivo del trasgressore con riferimento alle violazioni successive (…), quanto piuttosto – in applicazione della disposizione citata – di elidere la valutazione delle violazioni amministrative successive alla prima“.