Due coniugi hanno deciso di portare in giudizio il Comune in cui risiedono per i troppi schiamazzi notturni.
Ciò che disturba maggiormente la coppia non sono gli esercizi locali, bensì gli assembramenti in strada dagli avventori dei locali dopo la chiusura degli stessi, con conseguente – a detta degli attori – violazione, da parte del Comune, dell’art. 844 c.c. per immissioni rumorose oltre la soglia tollerabile.
I coniugi chiedono, pertanto, il risarcimento dei danni patrimoniali e non da loro patiti, nonché l’applicazione di misure concrete per arginare il problema.
Il Tribunale condanna il Comune sia ad adottare le cautele idonee a riportare dette immissioni entro la soglia della “normale tollerabilità”, mediante cioè la predisposizione di un servizio di vigilanza, sia al pagamento di un cospicuo risarcimento in favore degli attori.
La Corte d’Appello, al contrario, ritiene non sussistente la responsabilità del Comune convenuto non ritenendo sufficiente il richiamo all’art. 844 c.c. per configurarsi una responsabilità omissiva, in quanto sarebbe necessario “ancorare l’obbligo di intervenire a una disposizione di legge che imponga il controllo sull’utilizzo della strada al fine di evitare schiamazzi notturni”.
La Cassazione però non concorda.
Pertanto accoglie il ricorso della coppia, in quanto la stessa PA è tenuta ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza «nella gestione dei propri beni e, quindi, il principio del neminem laedere, potendo essere condannata sia al risarcimento del danno (artt. 2043 e 2059 c.c.) patito dal privato in conseguenza delle immissioni nocive che abbiano comportato la lesione di quei diritti, sia la condanna ad un facere, al fine di riportare le immissioni al di sotto della soglia di tollerabilità, non investendo una tale domanda, di per sé, scelte ed atti autoritativi, ma, per l’appunto, un’attività soggetta al principio del neminem laedere”.
Ne consegue la titolarità dal lato passivo del convenuto Comune a fronte delle domande, risarcitoria e inibitoria, proposte dagli attori a fronte del dedotto vulnus che le immissioni intollerabili, provenienti dalla strada comunale in cui si trova la loro abitazione, sono idonee a cagionare ai diritti dai medesimi vantati.