17.10.2023 Icon

Il bagaglio ha preso il volo

Bagagli smarriti: ne risponde la compagnia aerea, ma il risarcimento è irrisorio se il bagaglio non viene “registrato” prima della partenza. 

Lo spiega la Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, mettendo in rilievo che «il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l’evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell’aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati».

L’art. 22 della Convenzione di Montreal disciplina le «limitazioni di responsabilità per il ritardo, per il bagaglio e per le merci», prevedendo al comma n. 2 che, «nel caso di trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1.000 diritti speciali di prelievo per passeggero».

Le cose cambiano, in meglio, solo in caso di “dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare»; «il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione».

Pertanto, la Cassazione ribadisce che l’art. 22 della Convenzione di Montreal «ha lo scopo di stabilire una limitazione della responsabilità del vettore aereo e che l’indennità di 1000 diritti speciali di prelievo (…), da esso previsto in caso di perdita totale del bagaglio registrato, ricomprende tutte le voci di danno rivendicate dal passeggero (e, dunque, non soltanto il danno patrimoniale derivante dai beni perduti e dal costo per l’acquisto dei nuovi beni necessari, ma anche il danno non patrimoniale)”.

Il passeggero deve fornire un elenco dei beni contenuti all’interno del bagaglio soltanto nel caso in cui voglia ottenere un risarcimento maggiore di quello consentito dalla Convenzione.

Autore Valeria Bano

Senior Associate

Milano

v.bano@lascalaw.com

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