19.12.2023 Icon

Fondo patrimoniale e modifiche dell’atto costitutivo: ora senza autorizzazione del giudice

Ritorniamo oggi sul fondo patrimoniale, e in particolare sulle modifiche successive dell’atto costitutivo e la necessità dell’autorizzazione giudiziale, tema su cui sino ad oggi i giudici di legittimità non si erano ancora pronunciati.

Il caso portato all’attenzione della Suprema Corte riguarda l’ammissibilità di una modifica successiva all’atto costitutivo di un fondo patrimoniale che introduceva una clausola in forza della quale alcuni beni costituenti predetto fondo potevano, in forza dell’art. 169 c.c., essere sottoposti ad alienazione, pegno o ipoteca senza la preventiva autorizzazione del giudice.

Precisamente, Tizio e Caia nel 2010 avevano costituito un fondo patrimoniale, nel quale avevano conferito la casa familiare. Successivamente, nel 2011, i coniugi procedevano a modifica del fondo, derogando all’art. 169 c.c. e prevedendo la possibilità di concedere un’ipoteca sull’immobile oggetto del fondo anche in assenza dell’autorizzazione del giudice. Veniva quindi concessa ipoteca volontaria sull’immobile finalizzata all’ottenimento di un finanziamento da una banca necessario per il risanamento economico della società di famiglia.

Tizio e Caia quindi agivano in giudizio per ottenere la nullità, l’annullamento o l’inefficacia della modifica, in modo da poter opporre ai creditori il conferimento dell’immobile nel fondo patrimoniale. In tal modo, i creditori avrebbero potuto rivalersi sull’immobile conferito nel fondo patrimoniale solo in ragione di debiti contratti per i bisogni della famiglia.

La vicenda è giunta in Cassazione che, con ordinanza del 22 novembre 2022, n. 32484, ha statuito la legittimità della modificare, successivamente alla sua costituzione, delle clausola di un fondo patrimoniale prevendendo la possibilità di alienare, ipotecare o dare in pegno beni del fondo anche senza l’autorizzazione del giudice e pur in presenza di figli minori.

Precisamente, osserva la Suprema Corte, la costituzione del fondo patrimoniale rientra tra le convenzioni matrimoniali, cui si applicano gli artt. 162 e seguenti del codice civile. In questo senso, nel rispetto della libertà negoziale assicurata all’istituto, è possibile stipulare un patto contrario a quello stabilito nella fase costitutiva del rapporto da fondo patrimoniale, a condizione che non vengano assunte decisioni negoziali in contrasto con l’interesse della famiglia e per il bene della famiglia, inquanto ogni scelta negoziale per essere legittima deve essere coerente con gli interessi della famiglia.

La Cassazione, quindi, respinto il ricorso, ha mantenuto valida la modifica del fondo patrimoniale.

Autore Pasquale Parisi

Associate

Milano

p.parisi@lascalaw.com

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