26.03.2024 Icon

Distanze tra edifici: occhio ai balconi

Il proprietario di un appartamento sito al quarto piano di un Condominio chiedeva al Tribunale la condanna di una società di costruzioni al ripristino dei luoghi dopo aver edificato un complesso edilizio in violazione delle distanze legali tra costruzioni e in difformità dell’approvato progetto.

La società costruttrice eccepiva, invece, che le due costruzioni non potevano considerarsi frontiste e confinanti a causa della sussistenza di un manufatto interposto.

Il Tribunale rigettava la domanda, decisione confermata poi anche in sede di appello.

Il soccombente ha dunque proposto ricorso in Cassazione.

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ricorda che “tra pareti finestrate deve essere osservata la distanza di 10 metri indicando così una caratteristica del fabbricato, «nel senso che quando questo presenta una facciata munita di finestre, il vicino non può costruire a meno di dieci metri da essa. Conseguentemente, ciascun condomino e non i soli proprietari degli appartamenti con vedute site lungo la facciata interessata, è legittimato a esperire l’azione per fare valere il rispetto, da parte del vicino, della detta distanza, in quanto tale azione è posta a tutela dell’intero edificio».

Inoltre “sono esclusi dal calcolo delle distanze solo gli sporti con funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria (come le mensole, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili), non anche le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza”.

La Cassazione parla chiaro: nelcalcolo della distanza tra edifici rilevano anche i balconi.

In conclusione, il ricorso viene accolto e la Cassazione cassa la sentenza impugnata con rinvio.

Autore Valeria Bano

Senior Associate

Milano

v.bano@lascalaw.com

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