Gli eredi di uomo convenivano in giudizio la compagnia assicuratrice designata alla gestione del sinistro da parte del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del decesso del loro familiare.
In particolare, il sinistro si era verificato a causa di una manovra imprevista e imprudente effettuata da un motociclista sopraggiunto ad elevata velocità alle spalle della vittima, affiancandolo e sorpassandolo in curva.
La vittima aveva tentato una manovra di emergenza, modificando l’assetto della curva già assunto con il motoveicolo, ma a causa del brecciolino presente sulla sede stradale perdeva il controllo del mezzo andando a sbattere contro il guard-rail e perdendo la vita sul colpo.
Il Tribunale accoglieva la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale ritenendo che la causa del sinistro fosse da ascrivere esclusivamente al comportamento imprudenze dell’altro motociclista; veniva invece respinta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
Successivamente, la Corte d’Appello riformava parzialmente la sentenza, sostenendo in capo al defunto una corresponsabilità del 50% nella causazione del sinistro, non avendo egli rispettato l’obbligo di mantenere rigorosamente la destra della propria corsia di percorrenza e avendo tenuto una velocità troppo elevata rispetto allo stato dei luoghi.
A dirimere la questione interviene la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23057 del 25 luglio 2022.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul caso di specie, dopo aver affermato che ai fini del rispetto della prescrizione di cui all’art. 143, comma 1, Codice della strada, non è sufficiente che il veicolo viaggi nella propria mezzeria e, quindi circoli sulla parte destra della carreggiata, ma è necessario altresì che esso circoli in prossimità del margine destro della carreggiata stessa, ha tuttavia precisato che non costituisce violazione del dettato di cui all’art. 143, comma 1, del Codice della strada, il fatto che un veicolo, pur circolando sulla parte destra della carreggiata, non marci in prossimità del margine destro della medesima, laddove risulti accertato in causa che il tratto di strada aderente al margine destro della carreggiata sia ingombro o cosparso di materiali atti a minare la sicurezza di marcia del veicolo.
La Corte di Cassazione, alla luce del sopra esposto principio, ha pertanto accolto il ricorso.