22.09.2023 Icon

Attenzione alla spedizione di assegno bancario a mezzo posta ordinaria

Una compagnia di assicurazione conveniva in giudizio un istituto di credito che aveva negoziato un assegno con clausola di non trasferibilità per aver provveduto al pagamento dello stesso a persona, pur apparentemente legittimata, ma diversa dall’effettivo beneficiario.

La peculiarità del caso in esame risiede nella modalità di trasmissione dell’assegno utilizzata dall’assicurazione, ovvero l’ordinario servizio postale.

È doveroso dunque chiedersi se la modalità di trasmissione prescelta possa avere una qualche rilevanza a fini risarcitori.

Nel caso in esame il Giudice di Pace rigettava la domanda attorea, mentre il Tribunale, quale giudice dell’appello, accoglieva la domanda negando rilievo al fatto che l’assicurazione avesse fatto ricorso, per l’invio dell’assegno, allo strumento della posta ordinaria.

Alla luce della decisione del giudice d’Appello, l’Istituto di credito ricorreva per Cassazione deducendo la violazione dell’art. 1227, comma 1, c.c. ossia la norma che disciplina il concorso del fatto colposo del creditore.

La Corte di Cassazione ha innanzitutto ricordato il proprio orientamento in forza del quale la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente.

A parere della Corte vi è infatti un’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda e si configura dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore. 

La Corte di Cassazione continua osservando che è oggettivamente difficile negare che, in caso di sottrazione di un assegno non trasferibile non consegnato direttamente al prenditore, le modalità prescelte per la trasmissione del titolo possano spiegare un’efficienza causale ai fini della riscossione del relativo importo da parte di un soggetto non legittimato.

Se è vero, infatti, che il pagamento dell’assegno è subordinato al riscontro della corrispondenza tra il soggetto indicato come prenditore e colui che presenta il titolo all’incasso, e quindi all’identificazione di tale soggetto, alla quale la banca deve procedere mediante l’adozione di tutte le cautele e gli accorgimenti suggeriti dalla diligenza professionale, è anche vero, però, che tale pagamento non può aver luogo in mancanza della materiale disponibilità dell’assegno, la cui presentazione alla banca ne costituisce un presupposto indispensabile

Il possesso del documento rappresenta infatti una condizione essenziale per l’esercizio del diritto in esso incorporato, allo stesso modo della qualità di prenditore di colui che presenta il titolo all’incasso: qualora pertanto la sottrazione sia stata cagionata o comunque agevolata dall’adozione di modalità di trasmissione inidonee a garantire, per quanto possibile, che l’assegno pervenga al destinatario, non può dubitarsi che la scelta delle predette modalità costituisca, al pari dell’errore nell’identificazione del presentatore, un antecedente necessario dell’evento dannoso, che rispetto ad esso non si presenta come una conseguenza affatto inverosimile o imprevedibile.

In caso di invio del titolo di credito mediante il servizio postale ordinario il conseguente rischio che l’assegno cada in mani diverse da quelle del destinatario, e sia quindi presentato all’incasso da un soggetto diverso dallo effettivo prenditore, non può ritenersi d’altronde scongiurato né dalla clausola d’intrasferibilità, né dall’imposizione a carico della banca dell’obbligo di procedere all’identificazione del presentatore, dal momento che il puntuale adempimento di tale obbligo è reso sempre più difficoltoso dallo sviluppo di perfezionate tecniche di contraffazione dei documenti, la cui falsificazione spesso non è rilevabile neppure mediante un controllo accurato.

La Corte di Cassazione conclude pertanto con il cassare la sentenza di secondo grado che, ai fii risarcitori, aveva negato rilievo alle modalità di trasmissione dell’assegno scelte dall’assicurazione affermando che la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente.

In caso di spedizione di un assegno è bene adottare ogni cautela possibile anche scegliendo un metodo di spedizione che possa scongiurare la possibilità che l’assegno finisca nella disponibilità di un soggetto diverso dal beneficiario.

Autore Ilaria Franciosa

Associate

Milano

i.franciosa@lascalaw.com

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