06.06.2023 Icon

Attenti al gradino!

Se il minore cade all’interno dell’istituto scolastico la scuola è responsabile dell’infortunio occorso?

Tizia cadeva dalle scale all’interno dell’istituto scolastico mentre tornava dal bagno verso l’aula fratturandosi la tibia. In considerazione di ciò veniva convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione nonché la scuola frequentata per la condanna al risarcimento dei danni subiti in occasione dell’incidente.

Tanto il Tribunale quanto la Corte d’Appello rigettavano la domanda attorea.

La Corte d’Appello affermava che nell’ipotesi di danno cagionato dall’alunno a sé stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico ha natura contrattuale e trova fondamento nella violazione dell’obbligo di vigilanza sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo.

Affermato questo principio, la Corte d’Appello condivideva il giudizio del giudice di primo grado secondo cui nella fattispecie, avuto riguardo alle incontroverse circostanze che la minore non soffriva di patologie che ne riducessero l’autonomia e la capacità di deambulazione e che non sussistevano situazioni obiettive idonee ad agevolare il prodursi dell’evento dannoso, nonché al fatto che non erano state neppure evocate particolari condizioni di pericolosità dei luoghi, da un lato, doveva escludersi la violazione, da parte dell’istituto, del suddetto dovere di vigilanza mentre, dall’altro lato, doveva ritenersi che l’evento dannoso fosse imputabile esclusivamente alla condotta disattenta della danneggiata.

Avverso la suddetta pronuncia veniva proposto ricorso per Cassazione.

I Giudici di legittimità chiamati a pronunciarsi sulla questione hanno chiarito che la Corte d’Appello, qualificata la responsabilità dell’amministrazione scolastica come responsabilità contrattuale, bene ha  individuato la regola di riparto dell’onere della prova, in quanto ha ritenuto che gravasse sull’attrice l’onere di provare la fonte del suo credito e il danno, nonché quello di allegare l’inadempimento o l’inesatto adempimento dell’obbligazione di vigilanza gravante sulla convenuta, mentre spettasse a quest’ultima la prova, da offrirsi anche in via presuntiva, dell’esatto adempimento di tale obbligazione o della causa imprevedibile e inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione della prestazione che ne forma oggetto.

La Corte d’Appello ha correttamente ritenuto assolto l’onere probatorio gravante sull’amministrazione convenuta, avendo dimostrato il regolare adempimento dell’obbligo di sorveglianza degli alunni.

In aggiunta a ciò, va poi considerato che, nel caso concreto, tanto le condizioni oggettive dello stato dei luoghi quanto le condizioni subiettive dell’allieva rendevano inesigibile una sorveglianza continua nel tratto che separava l’aula di lezione dai bagni.

La Corte di Cassazione ha pertanto rigettando il ricorso confermando la correttezza dei principi applicati dalla corte territoriale.

Autore Ilaria Franciosa

Associate

Milano

i.franciosa@lascalaw.com

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