In tema di mediazione, una volta che il mediatore abbia informato la parte alienante, prima della conclusione dell’affare, sulla necessità di presentare, in vista della stipulazione del preliminare di vendita, tutta la documentazione attestante la conformità urbanistico-edilizia dell’immobile, incluso il certificato di agibilità, egli soddisfa l’obbligo di informazione, dovendo escludersi che rientri tra gli obblighi del mediatore quello di assumere particolari informazioni o di effettuare indagini e controlli presso la pubblica amministrazione sulla regolarità urbanistico-edilizia dell’immobile.
È quanto emerge dalla recentissima ordinanza n. 17385 depositata dalla II Sezione civile della Cassazione, il 16 giugno scorso.
Il caso analizzato dalla Suprema Corte ha preso le mosse dal giudizio promosso da un venditore contro l’Agenzia Immobiliare colpevole, a detta dell’attore, di aver violato l’obbligo contrattuale di assistenza professionale in esecuzione dell’incarico di mediazione e, nello specifico, concernente l’obbligo di verificare, reperire e custodire la documentazione, segnatamente di carattere urbanistico – edilizio, necessaria all’alienazione dell’immobile.
La domanda non è stata accolta dal Tribunale competente sulla scorta del fatto che, con la sottoscrizione del contratto di mediazione, il venditore non aveva conferito all’Agenzia un espresso obbligo di reperimento dei documenti necessari alla compravendita. A ben vedere, secondo il Giudice di merito, l’Agenzia era stata espressamente dispensata dall’obbligo di verificare la conformità urbanistico – edilizia dell’immobile.
Dello stesso avviso è stata la Corte d’Appello competente che, nel decidere il caso, ha affermato che la rilevazione della mancanza materiale del certificato di agibilità spettava ai venditori.
Una tesi, quest’ultima, in parte condivisa anche dalla Cassazione che, nel pronunciarsi, ha colto l’occasione per chiarire quali siano gli obblighi informativi gravanti sul mediatore in tema di agibilità.
Ebbene, secondo la Suprema Corte, in difetto di un particolare incarico, l’agente immobiliare non ha il compito di effettuare specifiche indagini di tipo tecnico – giuridico.
Rientra, tuttavia, nella comune e ordinaria diligenza, alla quale il mediatore è tenuto a conformarsi, l’obbligo di informare il potenziale acquirente della propria inconsapevolezza circa l’effettiva esistenza del certificato di agibilità o la mancata effettuazione delle relative indagini.
In ogni caso, gli obblighi informativi possono ritenersi assolti laddove il mediatore abbia invitato l’alienante a presentare tutta la documentazione urbanistico – edilizia in sede di stipula del preliminare di vendita.