28.01.2025 Icon

Unioni di Fatto: l’Amore finisce ma gli obblighi no

Con ordinanza n. 28 del 2 gennaio 2025, la Corte di Cassazione ha affrontato un tema di particolare rilievo nel contesto delle unioni di fatto e delle relative implicazioni giuridiche, con un’analisi approfondita sulla configurabilità dell’obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. in relazione agli adempimenti economici tra ex conviventi.

La decisione della Cassazione ha approfondito la questione dell’assistenza materiale e patrimoniale nei confronti di un ex convivente more uxorio dopo la fine della convivenza, affermando che il dovere di assistenza reciproca, tipico delle unioni di fatto, non si esaurisce con la cessazione del rapporto, ma può continuare a essere un elemento di solidarietà.

A tal proposito, la Corte ha ritenuto legittima l’attribuzione economica effettuata a favore dell’ex convivente, ritenendola configurabile come adempimento di un’obbligazione naturale, previa valutazione e accertamento dei principi di proporzionalità, spontaneità e adeguatezza in relazione al caso concreto.

È stato affermato, infatti, che la nozione di obbligazione naturale, pur restando ancorata ai suddetti principi di spontaneità, proporzionalità e adeguatezza, si può applicare anche in ambiti non immediatamente legati al rapporto contrattuale, come quelli riguardanti le unioni di fatto, dove la dimensione morale e sociale del dovere può espandersi anche oltre il tempo della convivenza, soprattutto in situazioni di cessazione della stessa.

In tal modo, la Cassazione ha, non solo confermato il rilievo giuridico delle unioni di fatto, ma ha anche sottolineato che i doveri solidaristici derivanti da questo tipo di unioni si estendono anche oltre la fine del rapporto di convivenza, assumendo una dimensione che potrebbe, a seconda delle circostanze, tradursi in un obbligo di assistenza morale e materiale anche dopo la cessazione del legame affettivo.

La decisione di cui si tratta ha, di fatto, messo in luce l’evoluzione del concetto di dovere sociale e morale nell’ambito dei rapporti affettivi e ha riconosciuto che le unioni di fatto sono ormai una realtà sociale ben radicata e tutelata, altresì, dall’art. 2 della Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo nelle «formazioni sociali» in cui si svolge la propria personalità.

In conclusione, la sentenza n. 28/2025 della Corte di Cassazione conferma e approfondisce il crescente riconoscimento giuridico delle unioni di fatto come istituzioni sociali e affettive, che non solo godono di tutele patrimoniali e assistenziali durante la convivenza, ma anche dopo la sua cessazione, nel rispetto di un principio di solidarietà che risponde alla “valutazione corrente nella società”.

La Corte di Cassazione, con il suo pronunciamento, ha quindi contribuito a consolidare un assetto giuridico che riconosce l’esistenza di obblighi morali e sociali anche al di fuori del matrimonio, rispondendo alle esigenze della società contemporanea e alle caratteristiche delle famiglie plurali e delle unioni di fatto.

Autore Stefania Temperino

Associate

Milano

s.temperino@lascalaw.com

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