24.01.2023 Icon

Tra moglie e marito non mettere il… minore

Capita sovente che i conflitti tra moglie e marito esorbitino dal campo coniugale e si riversino nella sfera genitoriale, a scapito dei minori che si ritrovano a dover condurre la loro esistenza in un clima afflittivo e poco sereno e, nei casi più gravi, a non poter coltivare il rapporto con uno dei due genitori a causa delle condotte ostative dell’altro. 

Si tratta di comportamenti che, nel corso degli ultimi anni, non sono sfuggiti alla lente dei Tribunali i quali,  più volte, hanno fatto uso degli strumenti dell’ammonimento e del risarcimento del danno, previsti dall’art. 709 ter c.p.c., nel tentativo di arginare tutti quegli atti che arrecano pregiudizio al minore e ostacolano il corretto svolgimento delle modalità di affidamento. 

Ed è proprio sulla scia di tale obiettivo che si inserisce la recentissima sentenza del Tribunale di Napoli che, chiamato a pronunciarsi in merito ad una separazione, ha ammonito la madre affinché cessasse di ostacolare il rapporto padre-figlia, condannandola altresì al risarcimento dei danni

Proprio il padre, nel corso del procedimento, aveva lamentato l’adozione, da parte della madre, di un comportamento riottoso, concretatosi nella gestione esclusiva della figlia, nella negazione degli incontri nonché nei continui tentavi di delegittimare la figura paterna. 

Comportamenti che il Tribunale, all’esito di un’apposita istruttoria, ha accertato e che hanno comportato, come anticipato, l’applicazione dell’art. 709 ter c.p.c. nella parte in cui prevede l’ammonizione e il risarcimento in favore dell’altro genitore e del figlio. 

Non solo l’ammonimento, dunque, ma anche l’intervento punitivo risarcitorio riconosciuto dal legislatore al giudice, al fine di permettere a quest’ultimo di intervenire con risolutezza nella conflittualità familiare. 

Nel caso in esame, secondo il Tribunale, la moglie aveva posto in essere condotte “eccedenti i limiti del fisiologico conflitto familiare in sede separativa ed indicative della scarsa propensione a scindere i motivi di conflittualità meramente coniugale dai motivi apprezzabili nella sfera genitoriale con plurime violazioni ai doveri genitoriali ovvero adozione di un contegno sostanziale e processuale oppositivo ed afflittivo in aperto spregio della bigenitorialità, non diretto affatto alla tutela della minore ma anzi tenuto senza alcuna preoccupazione delle potenziali conseguenze anche a lungo termine sulla stabilità psicologica della minore”. 

Sulla scorta di quanto precede la signora è stata dunque “ammonita” a cessare le condotte pregiudizievoli e condannata a versare mille euro in favore della figlia e altri mille in favore del padre a titolo di risarcimento. 

Autore Federica Vitucci

Associate

Milano

f.vitucci@lascalaw.com

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