31.03.2023 Icon

Tra i due genitori litiganti…è il Giudice a decidere.

Come si risolve il contrasto tra genitori separati sull’educazione religiosa da impartire ai figli minori?

In caso di contrasto irrisolvibile è il giudice a sostituirsi ai genitori operando una valutazione di fatto e avendo come unico criterio guida il preminente interesse del minore ad una crescita sana ed equilibrata.

Il caso sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione è quello di due genitori separati in disaccordo riguardo l’iscrizione all’ora di religione della figlia minore frequentante una scuola elementare pubblica.

In primo grado il Tribunale aveva stabilito che la decisione in ordine all’educazione religiosa della figlia doveva essere assunta dal padre.

Seguiva l’impugnazione del provvedimento da parte della madre e la Corte d’Appello, in riforma del provvedimento di primo grado, tenuto conto del contesto famigliare e del percorso già intrapreso dall’altra figlia alla quale non era stata impartita una educazione religiosa cattolica, aveva ritenuto di lasciare la scelta alla madre.

Tanto il Tribunale quanto la Corte di Appello avevano fatto applicazione del disposto di cui all’art. 316 cc a mente del quale “Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio”.

I giudici di primo e secondo grado avevano dunque ritenuto di non potersi sostituire ai genitori, individuando di conseguenza il genitore più idoneo a curare l’interesse del figlio.

Avverso la pronuncia della Corte di Cassazione proponeva ricorso il padre.

Come prima cosa la Suprema Corte rileva come la norma da applicare al caso in esame non fosse l’art. 316 c.c. che prevede un contrasto fra genitori in un nucleo famigliare unito, bensì l’art. 337 ter c.c., ossia la norma che disciplina i provvedimenti riguardo ai figli nell’ambito delle crisi coniugali.

A seguito di separazione e divorzio, la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo fra i genitori la decisione è rimessa al giudice.

Pertanto, di fronte ad un contrasto insanabile fra i genitori separati o divorziati, il Giudice ha il potere di sostituirsi ai genitori in considerazione del preminente interesse del minore ad una crescita sana ed equilibrata e tale potere si estende fino alla possibilità di adottare provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà religiosa dei genitori, ove la loro esplicazione potrebbe determinare conseguente pregiudizievoli per il figlio, compromettendone la salute psichica e lo sviluppo.

Nel caso in esame la Corte di Cassazione rileva dunque che tanto il Giudice di Primo grado quanto quello del secondo avrebbero dovuto adottare una decisione indirizzata esclusivamente dal criterio-guida dell’interesse della minore, con necessità di verificare quale fosse l’impegno richiesto dall’iscrizione all’ora di religione, quali fossero i suoi bisogni e non sulla base di pregresse scelte riguardanti la sorella maggiore.

La Corte di Cassazione, pertanto, accoglie il ricorso del padre, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’Appello la decisione.

Capita che gli scontri fra i genitori nell’ambito delle crisi coniugali vadano oltre le questioni venali e coinvolgano aspetti più delicati e profondi come l’educazione religiosa. Si ricorda che il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. In casi come questi, sarebbe dunque bene che i genitori separati o divorziati prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, provino a mettere da parte i propri contrasti e le proprie posizioni, ascoltando loro stessi, prima che lo faccia un giudice, l’opinione dei figli sulle decisioni che li riguardano. Così facendo si potrebbe evitare di lasciare nelle mani di un Giudice una questione così intima.

Autore Ilaria Franciosa

Associate

Milano

i.franciosa@lascalaw.com

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