
Una frequentazione sporadica, caratterizzata da un “tira e molla”, intervenuta dopo la separazione vale quale riconciliazione dei coniugi rilevante ai fini del divorzio?
A rispondere a tale quesito è intervenuta la Corte di Cassazione.
Nel caso in esame, il Tribunale di Savona dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Tizio e Caia, ponendo a carico di Tizio il pagamento di una somma a titolo di mantenimento. Caia proponeva appello adducendo una riconciliazione nei mesi precedenti al divorzio.
La Corte d’Appello di Genova rigettava il gravame ritenendo non provata la ricostruzione del consorzio famigliare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, ovvero la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento delle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tizia ricorreva per Cassazione dove veniva comunque confermata la sentenza della Corte d’Appello.
La Corte di Cassazione, nel riportarsi alla costante e rigorosa giurisprudenza formatasi sulla specifica questione, ha affermato che nel procedimento di divorzio, la parte che ha interesse a far accertare l’avvenuta riconciliazione dei coniugi dopo la separazione, ha l’onere di fornire una prova piena e incontrovertibile. In assenza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, gli effetti della separazione cessano soltanto con il fatto della coabitazione, la quale non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e di frequentazione, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali.
È bene dunque ricordare che la riconciliazione per essere considerata tale deve concretizzarsi in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione. Al fine di scongiurare spiacevoli inconvenienti sarebbe bene effettuare una formale dichiarazione di riconciliazione così da non lasciare spazio a dubbi.