02.04.2024 Icon

Revoca dell’assegnazione della casa familiare? Aumenta l’assegno divorzile

Diversi anni dopo la pronuncia di divorzio l’ex marito chiedeva la revoca dell’assegnazione della casa coniugale all’ex moglie, in quanto entrambi i figli maggiorenni non erano più conviventi con la madre. La donna si rendeva disponibile a rilasciare l’abitazione, dietro la previsione di un aumento dell’assegno divorzile da 800 a 1500 euro mensili.

Il Tribunale accoglieva il ricorso presentato dall’ex marito, revocando l’assegnazione della casa coniugale, e rigettava la domanda della donna volta all’aumento dell’assegno divorzile.

Proposto reclamo, la Corte d’appello accoglieva le richieste dell’ex moglie disponendo l’aumento dell’assegno.

L’ex marito ha dunque proposto ricorso per cassazione, lamentando l’insussistenza dei requisiti per l’aumento dell’assegno divorzile in ragione del fatto che l’ex moglie avesse semplicemente addotto in senso peggiorativo la perdita della casa coniugale, senza però evidenziare le spese sostenute per il reperimento della nuova abitazione.

La Suprema Corte, con ordinanza del 25 marzo 2024, n. 7961, ha rigettato il ricorso promosso dall’ex marito.

In particolare, osserva la Cassazione, la revoca dell’assegnazione dell’abitazione familiare costituisce una sopravvenienza sfavorevole per l’ex coniuge che ne sia stato assegnatario, la quale è suscettibile di essere valutata, ai fini della verifica dei presupposti per la revisione delle condizioni di divorzio. Precisamente, l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, deve essere operato secondo una valutazione comparativa delle condizioni delle parti, senza che il giudice sia chiamato ad effettuare una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell’assegno, che è già stata effettuata con la sentenza divorzile.

Viene dunque affermato il principio di diritto secondo cui “in tema di revisione delle condizioni di divorzio, costituisce sopravvenienza valutabile, ai fini dell’accertamento dei giustificati motivi per l’aumento dell’assegno divorzile, la revoca dell’assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell’altro ex coniuge, il cui godimento, ancorché funzionale al mantenimento dell’ambiente familiare in favore dei figli, costituisce un valore economico non solo per l’assegnatario, che ne viene privato per effetto della revoca, ma anche per l’altro coniuge, che si avvantaggia per effetto della revoca, potendo andare ad abitare la casa coniugale o concederla in locazione a terzi o comunque impiegarla in attività produttive, compiendo attività suscettibili di valutazione economica che, durante l’assegnazione all’altro coniuge, non erano consentite“.

Autore Pasquale Parisi

Associate

Milano

p.parisi@lascalaw.com

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