04.08.2023 Icon

Oggi sposi, senza rimborso

<<Durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell’altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio>>.

Dopo la separazione, l’ex moglie citava in giudizio l’ex coniuge al fine di ottenere la declaratoria di scioglimento della comunione dei beni attribuiti in donazione ai coniugi in occasione del matrimonio e la condanna del convenuto alla consegna in natura o per equivalente pecuniario della metà di essi e della metà del mobilio e degli arredi della casa coniugale acquistati dall’attrice, nonché della somma di Euro 11.600 ricevuta in occasione del matrimonio e di Euro 5.000 spesi dall’attrice per l’acquisto delle porte della casa coniugale e di Euro 6.000 a titolo di ristoro per il mancato godimento in conseguenza della separazione di fatto e dell’atteggiamento di chiusura del marito dei beni ricevuti in donazione.

Le domande dell’attrice venivano rigettate in primo grado.

La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, invece, dichiarava lo scioglimento della comunione dei beni ricevuti in donazione nuziale dall’attrice e dal convenuto e, per l’effetto, attribuiva a entrambi rispettivamente la proprietà esclusiva dei beni come indicati nella relazione del consulente tecnico di ufficio, e condannava il convenuto a consegnare alla ex moglie i beni come individuati sempre nella suddetta relazione.

L’ex moglie decide di proporre ricorso in Cassazione.

Il Collegio ricorda che “le spese effettuate prima del matrimonio sono irripetibili, essendo state utilizzate in vista delle nozze e non potendo trovare applicazione l’art. 785 c.c. mentre per le altre spese la sentenza è conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui le somme utilizzate dalla ricorrente devono presumersi come dirette al soddisfacimento dei bisogni familiari e, conseguentemente, le spese si considerano come una donazione avvenuta in adempimento del dovere di contribuzione ex art. 143 c.c. e non sussiste alcun diritto al rimborso”.

In conclusione, il ricorso viene rigettato.

Autore Valeria Bano

Senior Associate

Milano

v.bano@lascalaw.com

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