05.09.2023 Icon

Fra i due litiganti vince l’interesse del minore

Nella recente ordinanza del 9 agosto 2023, n. 24226 la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla scelta tra collocamento paritario e collocamento preferenziale del minore in rapporto agli interessi di quest’ultimo.

Il caso in esame prende le mosse dal ricorso congiunto dei genitori a seguito del quale il Tribunale di Reggio Emilia regolava l’esercizio della responsabilità genitoriale di questi ultimi sul figlio minore, disponendo l’affido condiviso con prevalente e preferenziale e residenza anagrafica presso la madre e prevedendo il diritto del padre a tenere con sé il figlio un week end a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica, con pernottamento presso la casa paterna in entrambe le serate, nonché, nella stessa settimana, il diritto a tenere con sé il figlio il lunedì e il mercoledì dall’uscita di scuola, con pernottamento.

Il Tribunale prevedeva inoltre che nella settimana in cui il week-end era di spettanza della madre, il padre avesse il diritto di tenere con sé il figlio il lunedì e il mercoledì e il giovedì dall’uscita di scuola, con pernottamento, cui seguiva l’accompagnamento del bambino l’indomani a scuola.

Successivamente, la mamma del bambino chiedeva la modifica del provvedimento con riguardo ai tempi di permanenza del minore presso la casa paterna, adducendo la sopravvenuta non conformità della regolamentazione agli interessi del minore.

In particolare, deduceva (i) la eccessiva distanza fra l’abitazione della madre/scuola materna dalla casa paterna, che costringeva a impegnativi quotidiani “viaggi” il minore, (ii) l’eccessiva alternanza madre-padre, che privava il minore della necessaria stabilità abitativa, ed (iii) aggiungeva che il padre accordava prevalenza ai propri impegni lavorativi, quando il minore si trovava con lui, e che quest’ultimo non possedeva un adeguato ambiente domestico ove ospitare il minore.

Il padre insisteva per il rigetto del ricorso tenuto conto della mancata deduzione di un intervenuto mutamento nei presupposti fattuali che avevano determinato il regime inizialmente concordato, contestando comunque le richieste della madre.

Il padre chiedeva dunque una collocazione paritaria e l’autorizzare all’iscrizione del minore, per il successivo anno scolastico, presso la scuola sita nel paese di residenza del padre, rappresentando di avere tempo seguire il figlio, in ragione di impegni lavorativi solo mattutini, quale professore di scuole superiori.

Il Tribunale statuiva sulle richieste delle parti accogliendo quelle della madre e rigettando quelle del padre, il quale proponeva successivo reclamo che veniva rigettato. Avverso tale pronuncia veniva conseguentemente promosso ricorso per cassazione.

La Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi sulla questione ha avuto modo di chiarire che dalla lettura del provvedimento impugnato si evince con chiarezza che la scelta di disporre il collocamento prevalente presso un genitore ed anche quella di individuare la madre come genitore collocatario con prevalenza sono state tutt’altro che automatiche.

La Corte d’appello ha, infatti, illustrato le ragioni che hanno portato ad escludere il “collocamento paritario” e anche quelle sono state poste a fondamento del disposto collocamento prevalente del minore presso la madre.

In particolare, il giudice di merito, dopo avere illustrato in via generale il significato attribuito alla nozione di bigenitorialità, ha rilevato che il provvedimento impugnato, garantendo una significativa frequentazione padre e figlio, ha tutelato pienamente il diritto di quest’ultimo alla bigenitorialità, ed ha evitato, nel contempo, di sottoporre il minore ad un estenuante pendolarismo, tanto più in ragione del maggiore impegno, che richiede la scuola primaria rispetto alla scuola dell’infanzia, frequentata dal bambino all’epoca del provvedimento.

A parere della Corte di legittimità la pronuncia impugnata è in linea con la giurisprudenza che ha evidenziato come, in tema di affidamento condiviso, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, nella tutela dell’interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il giudice di merito individuare, nell’interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.

Il ricorso del padre è stato dunque respinto.

Autore Ilaria Franciosa

Associate

Milano

i.franciosa@lascalaw.com

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