Il preventivo accordo tra genitori separati è richiesto solo per quelle spese straordinarie che, per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita della prole.
E’ sempre richiesta, però, la valutazione della conformità della scelta all’interesse della prole e della sua adeguatezza allo standard socio-economico della vita familiare.
Questo il principio confermato recentemente dalla Cassazione in riferimento alle spese sostenute dal genitore per la locazione di un alloggio utilizzato dal figlio che frequenti corsi universitari in un luogo diverso da quello di residenza, essendo tali spese qualificate come spese straordinarie, in considerazione non solo della loro imprevedibilità ma anche della loro rilevanza.
Un uomo veniva citato in giudizio dall’ex coniuge per essere sentito condannato al rimborso delle spese straordinarie sostenute per il mantenimento della figlia, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, comprendenti il canone di locazione dell’alloggio universitario, le spese per un soggiorno di studio all’estero, le spese mediche e la retta di un corso di equitazione.
L’uomo resisteva alla domanda sostenendo che si trattava di spese non concordate preventivamente e, comunque, non comprese tra quelle straordinarie.
Il Tribunale accoglieva la domanda parzialmente, condannando l’uomo al pagamento di una somma a titolo di rimborso delle spese sostenute per la locazione dell’alloggio universitario e la retta del corso di equitazione.
Proposta impugnazione, la Corte di appello rigetta le domande del padre (appellante), precisando che per spese straordinarie devono intendersi quelle che “per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli ed il genitore potrà rifiutare il rimborso solo nel caso in cui non rispondano all’interesse del figlio oppure risultino incompatibili con le sue condizioni economiche”.
La Corte riteneva accertati sia la disponibilità economica del padre, sia l’interesse della ragazza, iscritta ad un corso universitario che prevedeva la frequenza obbligatoria per 5 giorni alla settimana e due sessioni di laboratorio.
Per questi motivi, il Collegio riteneva non significative le ragioni del dissenso manifestato dal padre il quale si era limitato a contestare “la necessità del trasferimento in un’altra città, ai fini della frequentazione dell’università, in considerazione della breve distanza di quest’ultima dalla sua abitazione”.
L’uomo propone ricorso per cassazione.
Egli afferma che il genitore non convivente deve essere posto in grado di esprimere la propria opinione; inoltre, la scelta della figlia di proseguire gli studi universitari aveva costituito oggetto di valutazione nell’ambito del giudizio del divorzio conclusosi poco tempo prima con la determinazione di un assegno mensile di mantenimento, con la conseguenza che tali spese non erano né imprevedibilità né imponderabilità.
La Corte di Cassazione, però, considera il motivo infondato.
La sentenza impugnata si è conformata all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, secondo cui il genitore convivente non è tenuto a concordare preventivamente ad informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare, mentre il preventivo accordo è richiesto soltanto per quelle spese straordinarie che per rilevanza oppure imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole.