Stiamo ben attenti a non scialacquare il denaro per spese inutili ed esagerate perché un amministratore di sostegno è sempre in agguato!
Una donna separata e titolare di assegno di mantenimento chiedeva ed otteneva dal Giudice Tutelare del Tribunale la nomina di un amministratore di sostegno per l’ex marito.
Affermava, infatti, che questi aveva iniziato a manifestare un comportamento improntato alla prodigalità, con abituale larghezza nello spendere e rischiando eccessivamente rispetto alle proprie condizioni socio-economiche non riconoscendo più alcun valore oggettivamente attribuibile al denaro.
Senonché, il provvedimento veniva integralmente riformato dalla Corte d’appello che respingeva la domanda di apertura dell’amministrazione di sostegno.
Avverso tale provvedimento la ricorrente propone ricorso per cassazione.
La Cassazione precisa che per focalizzare l’attenzione su una prospettata condizione di prodigalità, la giurisprudenza ormai consolidata ritiene che l’amministrazione di sostegno può pronunciarsi nell’interesse del beneficiario anche in presenza dei presupposti di interdizione ed inabilitazione, e dunque anche con riguardo alla prodigalità.
La prodigalità viene definita come un comportamento abituale caratterizza da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare in maniera eccessiva ed esorbitante rispetto alle proprie condizioni socio-economiche ed al valore oggettivamente attribuibile al denaro, indipendentemente da sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità e, quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili, ad esempio frivolezza, vanità, ostentazione del lusso, disprezzo per coloro che lavorano o a dispetto dei vincoli di solidarietà familiare.
La prova della prodigalità può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi da valutarsi nel loro insieme.
la Corte di Cassazione dà ragione alla moglie e accoglie il ricorso riesaminando la condotta tenuta dal resistente nel corso dello svolgimento della CTU contabile, il quale aveva inficiato i risultati dell’accertamento tecnico contabile e impedito la piena comprensione della rilevantissima vicenda dissolutoria del patrimonio del beneficiando che aveva indotto la richiesta di apertura dall’amministrazione di sostegno, tanto più che l’amministrando non ha illustrato le ragioni delle sue scelte, non ha chiarito la destinazione di gran parte delle somme conseguite e non ha nemmeno mostrato di essere pienamente consapevole delle situazione di grave pregiudizio nelle quale poteva trovarsi.
La prodigalità di per sé non costituisce necessariamente espressione di una patologia psichica o psichiatrica e può non essere basata su una constatazione di alterazione delle facoltà mentali del beneficiando attestata da medici, ma su concrete condotte tali da porlo a rischio di indigenza.