26.09.2023 Icon

Bello di papà, non ti mantengo più

Grava sul figlio maggiorenne e privo di indipendenza economica l’onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento.

Tale onere è ancora più gravoso per il figlio adulto, in virtù del principio di autoresponsabilità.

In sede di divorzio, il Tribunale di Roma disponeva un assegno di mantenimento a favore dell’ex moglie e uno a favore della figlia maggiorenne.

Entrambi gli assegni venivano ridotti in sede di appello, su impugnazione dell’ex marito.

La vicenda è proseguita in Cassazione per risolvere la questione della ripartizione degli oneri probatori in tema di assegno di mantenimento delfiglio maggiorenne economicamente non autosufficiente.

Il ricorrente lamenta l’errore della Corte d’appello quando afferma che grava sul padre l’onere di provare il venire meno dei presupposti per la sussistenza dell’obbligo di mantenimento della figlia maggiorenne.

Oltre il mancato dato alla circostanza che “pur essendo la figlia nata nel 1989 ed avendo conseguito a suo tempo, nel 2008, il diploma nella scuola superiore di odontotecnico, senza ricercare un lavoro coerente con tale titolo di studio, ma decidendo dapprima di iscriversi alla facoltà di Scienze del Turismo, non sostenendo però per tre anni nessun esame, e poi a quella di Filosofia, Lettere e Scienze umanistiche, dove per due anni ha sostenuto un solo esame, ed a quasi dieci anni dall’iscrizione non ha ancora conseguito la laurea triennale”.

La Cassazione condivide le doglianze paterne.

L’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro.

Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell’ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento.

Viceversa, per il figlio “adulto”, in ragione del principio dell’autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.

L’estensione dell’obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica è circoscritto al tempo mediamente necessario al reperimento di un’occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel “figlio adulto” l’attesa ad ogni costo di un’occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata.

Autore Valeria Bano

Senior Associate

Milano

v.bano@lascalaw.com

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