14.06.2024 Icon

Assegno divorzile: stabile convivenza vs stabile frequentazione

Una stabile relazione non avente le caratteristiche di convivenza familiare connotata da un comune progetto di vita fa venire comunque meno il diritto all’assegno divorzile?

È questo il quesito al quale è stata chiamata a rispondere la Corte di Cassazione con la recente ordinanza del 10 giugno 2024 n. 16051.

Tizio chiedeva la revoca dell’assegno divorzile disposto in favore della ex moglie adducendo quale motivo la stabile relazione intrapresa dalla stessa con un nuovo compagno.

Il Tribunale rigettava la richiesta e avverso la decisione veniva proposto reclamo. La Corte d’Appello respingeva il gravame rilevando che seppure il ricorrente aveva dato la prova che la sua ex moglie frequentava stabilmente un altro uomo, la frequentazione non aveva caratteristiche di convivenza famigliare connotata da un comune progetto di vita e dalla assunzione di obblighi economici e assistenziali che potevano far venire meno l’obbligo dell’assegno divorzile a carico dell’ex coniuge la cui natura compensativa, tenuto conto dell’impegno profuso per oltre 20 anni dalla donna nei confronti del marito e dei figli, permane invariata.

Avverso tale decisione Tizio proponeva ricorso per Cassazione.

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di secondo grado sottolineando la differenza fra stabile frequentazione e stabile convivenza, affermando che solo nel secondo caso potrebbe venir meno il diritto all’assegno divorzile, non bastando la stabile frequentazione.

La Corte di Cassazione ha aggiunto poi che la Corte d’Appello ha correttamente ritenuto che permanesse invariata la funzione compensativa dell’assegno divorzile in considerazione del sacrificio sostenuto dalla donna nel corso della vita matrimoniale, con la conseguenza che, in ogni caso, anche ove fosse stata provata la coabitazione e non già la mera frequentazione o relazione sentimentale, non vi sarebbero stati i presupposti per la revoca dell’assegno.

In conclusione, a prescindere dall’eventuale instaurazione di una stabile convivenza con un altro compagno, non va dimenticata la natura anche compensativa dell’assegno divorzile che non può in alcun modo essere messa in discussione da un nuovo progetto di vita che potrà tuttalpiù rilevare in relazione alla sola componente assistenziale dell’assegno.

Autore Ilaria Franciosa

Associate

Milano

i.franciosa@lascalaw.com

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