18.06.2024 Icon

Amministrazione di sostegno: tra i due litiganti meglio un estraneo

Uno dei due figli di un’anziana signora proponeva reclamo avverso il decreto del giudice tutelare di rigetto dell’istanza di nomina di un amministratore di sostegno per la madre.

La Corte d’Appello accoglieva il reclamo, disponendo quindi l’apertura dell’amministrazione di sostegno e nominando quale amministratore a tempo indeterminato una persona esterna alla rete familiare.

Il giudice aveva infatti rilevato l’esistenza di una forte conflittualità tra i due figli che era stata la causa di un fortestress della donna.

Quest’ultima e l’altro figlio propongono però ricorso per Cassazione lamentano l’errore commesso dal giudice secondo il quale “il conflitto tra fratelli aveva determinato la mancanza di una rete familiare a tutela della madre.

Per i ricorrenti la misura dell’amministrazione di sostegno era andata oltre il perimetro di cui agli artt.404, ss. c.c., in quanto l’anziana non era incapace d’intendere e di volere, né soffriva di un disturbo cognitivo tale da compromettere l’effettiva capacità di poter gestire adeguatamente il proprio patrimonio.

Inoltre i ricorrenti lamentano che sia stata disattesa l’indicazione della ricorrente sul nome dell’amministratore di sostegno, nonostante cioè la volontà espressa di voler essere coadiuvata dal figlio al quale aveva conferito la procura generale.

Riguardo la prima doglianza, in realtà non è necessario che il soggetto versi in uno stato di vera e propriaincapacità di intendere o di volere, essendo sufficiente che questi sia privo, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi infermità o menomazione fisica, anche parziale o temporanea e non necessariamente mentale, che lo ponga nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi.

Riguardo la seconda doglianza, secondo la Cassazione la Corte di merito ha espresso piena sfiducia nei confronti dei due fratelli circa la loro idoneità a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno, affermando che gli stessi erano mossi da interessi personali con il concreto rischio di anteporli a quelli della madre.

L’elenco dei soggetti indicati nell’art. 408 c.c. non contiene alcun criterio di scelta preferenziale, in quanto ciò finirebbe per contrastare con l’ampio margine di discrezionalità riconosciuto al giudice del merito nell’esclusivo interesse del beneficiario

In definitiva, dunque, la nomina dipersona estraneaalla famiglia non contrasta con la ratio dell’art. 408 c.c., ma anzi è da preferire qualora sia accertato che un conflitto familiare che, in quanto fonte di stress e di disagi, non garantisce un’adeguata rete protettiva per il beneficiario.

Pertanto la Cassazione respinge il ricorso.

Autore Valeria Bano

Senior Associate

Milano

v.bano@lascalaw.com

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