La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), introdotta nel 2025, è il parametro di riferimento preferenziale per la liquidazione del danno biologico (macrolesioni) in base all’equità, dovendo essere applicata estensivamente anche ai sinistri verificatisi prima della sua entrata in vigore.
Cassazione civile, sez. terza, sentenza n. 8630 del 7 aprile 2026.
Il giudizio in breve
La causa nasce da un sinistro stradale del 20 febbraio 2021, quindi anteriore all’entrata in vigore del d.P.R. n. 12/2025 con il quale è stata approvata la Tabella Unica Nazionale dal 5 marzo 2025. Il Tribunale di Milano, constatando che l’uso della TUN o delle Tabelle milanesi portava a risultati molto diversi, ha chiesto alla Cassazione, con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., quale criterio dovesse usare per liquidare il danno biologico da macropermanente.
La Cassazione è chiara: la TUN non si applica retroattivamente in via diretta ai sinistri anteriori al 5 marzo 2025, perché la legge e il regolamento ne limitano espressamente l’efficacia temporale ai fatti successivi. Però la TUN può e deve entrare nel giudizio in via indiretta come parametro della valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c..
Alcune critiche mosse dalla dottrina
Ancorchè, ad avviso della Suprema Corte, i valori monetari del danno alla salute indicati dalla Tabella Unica Nazionale sono conformi alle disposizioni previste dagli articoli 1226 e 2056 del Codice civile e devono trovare applicazione anche in epoca antecedente l’entrata in vigore della legge non poche sono state le critiche sollevate nei confronti di tale pronuncia: vi è chi ha sottolineato come la liquidazione equitativa non possa essere compressa da tetti risarcitori che possono scontrarsi con principi etici; chi ha affermato che, di fronte alla gravità di alcune condotte, l’applicazione della Tun farebbe venire meno la funzione deterrente prima e punitiva poi della responsabilità civile; vi è infine chi ha affermato che la Suprema Corte non ha tenuto conto della prassi nelle liquidazioni effettuate dagli assicuratori avallando così di fatto risarcimenti inferiori rispetto a quelli risultanti dall’applicazione delle tabelle pretorie.
Le motivazioni della Suprema Corte
La Corte non ragiona in termini di semplice successione di tabelle, ma sposta il baricentro sul fatto che la liquidazione del danno alla persona è, per sua natura, un giudizio equitativo. Le tabelle non sostituiscono l’equità: la concretizzano.
Fino ad oggi, la giurisprudenza aveva riconosciuto alle Tabelle milanesi un ruolo privilegiato perché, oltre a essere molto diffuse, parevano idonee a garantire uniformità di trattamento.
La novità della sentenza è che, dopo il d.P.R. 12/2025, questa funzione conformativa dell’equità viene riconosciuta anche alla TUN, con un peso forse anche maggiore, perché la TUN è di fonte normativa e quindi offre garanzie più forti di astrattezza e uniformità.
La Corte, infatti, afferma che la TUN non opera, per i fatti anteriori, come regola direttamente vincolante; agisce, però, come parametro equitativo privilegiato; che le tabelle pretorie non scompaiono, ma non sono più il riferimento primario inevitabile , infine, il giudice può ancora applicarle, ma solo motivando puntualmente perché, nel caso concreto, siano più idonee della TUN a realizzare una liquidazione equa e per far ciò si richiede una motivazione rafforzata, fondata su circostanze del tutto peculiari del caso concreto.
Quindi: TUN e tabelle pretorie non sono sullo stesso piano.
La motivazione si fonda su tre punti.
- La parità di trattamento non si misura confrontando soltanto gli importi finali. Non basta dire che Milano liquida di più o di meno della TUN. Per la Corte, la vera parità si misura soprattutto nel meccanismo di liquidazione, cioè nella struttura del criterio adottato.
- La TUN, pur diversa negli importi rispetto alle tabelle milanesi, condivide la stessa logica di fondo: sistema a punto variabile, rilievo dell’età, crescita progressiva del risarcimento con l’aumentare dell’invalidità, possibilità di cogliere la componente morale secondo una struttura standardizzata.
- Il giudice, quando liquida equitativamente, deve usare i parametri più aggiornati disponibili al momento della decisione. La Corte richiama il principio già affermato per l’aggiornamento delle tabelle milanesi in appello: liquidare con tabelle superate può significare applicare male l’art. 1226 c.c. Da qui l’idea che, dal 5 marzo 2025 in avanti, la TUN entri nel patrimonio degli strumenti attuali dell’equità giudiziale.
Cosa esclude espressamente la Suprema Corte
Esclude, anzitutto, la retroattività diretta della TUN: per i fatti anteriori al 5 marzo 2025 la TUN non si applica come norma immediatamente regolatrice del caso.
Esclude anche che serva passare attraverso l’analogia iuris. Non c’è bisogno di dire che la disciplina della TUN va estesa analogicamente ai casi precedenti o ad ambiti diversi, perché il fondamento della decisione è già negli artt. 1226 e 2056 c.c.: è lì, infatti, che il giudice trova il potere-dovere di liquidare equitativamente il danno. La TUN, quindi, entra nel ragionamento non per analogia, ma come criterio conformativo dell’equità.
08.07.2026