Con la legge annuale sulle PMI (A.S. 1484-B), approvata definitivamente il 4 marzo 2026, il legislatore interviene anche sul fronte assicurativo introducendo, all’art. 9, nuove ipotesi di esonero dall’obbligo di RC auto per veicoli utilizzati in contesti “chiusi”. La logica è chiara: alleggerire i costi per le imprese. Meno chiari, invece, sono i confini applicativi e le tutele effettive per i terzi, che rischiano di uscire ridimensionate.
Esonero dall’RCA: cosa cambia davvero
L’art. 9 modifica l’art. 122 bis del Codice delle Assicurazioni Private ampliando le deroghe all’obbligo di assicurazione obbligatoria, purché la responsabilità civile verso terzi sia comunque coperta da una polizza alternativa.
Le nuove ipotesi riguardano:
- carrelli elevatori non immatricolati, operanti in aree aziendali, magazzini o depositi;
- veicoli utilizzati esclusivamente in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali non accessibili al pubblico;
- macchine agricole non immatricolate, impiegate in fondi agricoli o spazi interni.
In tutti i casi, viene meno l’obbligo di RCA, ma resta necessario assicurare il rischio verso terzi con coperture diverse. Inoltre, il Fondo di garanzia per le vittime della strada non interviene se esiste una copertura alternativa.
La ratio: meno costi per le imprese
La norma si inserisce nel solco delle semplificazioni a favore delle PMI, con l’obiettivo di eliminare un onere percepito come sproporzionato per veicoli che non circolano su strada pubblica.
Il legislatore recepisce istanze provenienti soprattutto da logistica, porti e industria, dove mezzi come i carrelli o i terminal tractor operano in spazi chiusi e controllati. In questi contesti, l’assimilazione alla circolazione stradale appariva forzata.
L’apertura alla copertura assicurativa “alternativa” consente, almeno in teoria, una maggiore flessibilità contrattuale e una migliore calibratura del rischio.
Criticità applicative e nodi irrisolti
Se la finalità è condivisibile, l’impianto normativo lascia aperte diverse questioni.
Primo nodo: la nozione di “area non accessibile al pubblico”. Nei grandi poli logistici o portuali, il confine tra area privata e spazio aperto è spesso mobile e permeabile. Il rischio è una forte incertezza operativa.
Secondo profilo: la tutela del terzo danneggiato. Con l’uscita dal perimetro dell’RCA, vengono meno alcune garanzie tipiche (come l’azione diretta e il principio di indennizzo certo). Le polizze RCT, infatti, possono prevedere esclusioni e franchigie, con un possibile arretramento della protezione.
Terzo elemento: assenza di obbligo a contrarre e di sanzioni. La norma impone una copertura alternativa, ma non disciplina né controlli né conseguenze in caso di mancata assicurazione. Si apre così una zona grigia di deregulation.
Tra semplificazione e incertezza
L’intervento rappresenta un passo atteso verso la razionalizzazione dell’obbligo assicurativo, ma appare incompleto.
La scelta di sganciare questi veicoli dall’RCA senza definire standard minimi delle coperture alternative rischia di trasferire sulle imprese – e indirettamente sui terzi – un livello maggiore di rischio.
In prospettiva, sarà decisivo l’intervento del mercato assicurativo e, probabilmente, della prassi interpretativa. Non si può escludere che saranno proprio contenzioso e giurisprudenza a tracciare i confini applicativi della norma.
08.07.2026