Con la recentissima pronuncia n. 29113 del 4 novembre 2025 la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema del rapporto tra azione diretta e cessionario del credito risarcitorio derivante da sinistro stradale, chiarendo definitivamente che il cessionario è legittimato ad esercitare l’azione diretta verso l’assicuratore del danneggiato.
La Suprema Corte, in realtà, conferma un orientamento già presente in giurisprudenza, ma mai elevato – prima d’ora – a principio di diritto nell’interesse della legge: il credito al risarcimento dei danni patrimoniali da sinistro stradale è pienamente cedibile e tale cessione trasferisce al cessionario tutti i poteri connessi alla tutela del diritto, inclusa l’azione diretta prevista dall’art. 149 Codice delle Assicurazioni.
In particolare, la Corte afferma in modo espresso che: «la cessione del credito determina una successione a titolo particolare nel diritto, trasferendo al cessionario tutti i poteri esercitabili a tutela del diritto ceduto».
Ne deriva – secondo la Cassazione – che non sussistono limiti normativi né eccezioni derivanti dalla pretesa natura personale del credito tali da ostacolare la legittimazione attiva del cessionario.
La conclusione a cui giungono i giudici di legittimità si fonda su tre assunti:
- Regola generale della cessione (art. 1263 c.c.): il credito è trasferito al cessionario con privilegi, con le garanzie personale e reali e con gli altri accessori, tra cui vanno senz’altro ricompresi tutti i poteri esercitabili a tutela del diritto ceduto.
- Natura del credito risarcitorio: il credito al risarcimento dei danni patrimoniali provocati da un sinistro stradale può costituire oggetto di cessione in quanto di natura non strettamente personale ed attuale – non futuro – che sorge con la verificazione del fatto illecito.
- Rapporto tra assicuratore del danneggiato e assicuratore del responsabile: l’impresa del danneggiato agisce, ex art. 149, come mandataria ex lege dell’impresa del responsabile con gli obblighi e gli oneri gravanti su quest’ultimo per quanto attiene alla misura della responsabilità. Da ciò deriva la sostanziale identità di posizione circa il credito ceduto tra l’assicuratore del danneggiato e l’assicuratore del responsabile.
Ne consegue che il cessionario dispone delle medesime facoltà che il danneggiato avrebbe potuto esercitare direttamente, inclusa l’azione ex art. 149 CdA.
Questo, in fine, il principio di diritto enunciato:
«Il cessionario del credito avente ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali conseguenti a sinistro stradale è legittimato ad esercitare l’azione prevista dall’art. 149 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 nei confronti dell’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato dal soggetto danneggiato».
Con la pronuncia in commento, viene quindi trasformato un orientamento in regola di sistema: il cessionario del credito risarcitorio non è più un mero “avente causa” ma un vero e proprio attore legittimato all’azione diretta contro l’assicuratore.
Le imprese assicurative dovranno adeguarsi, per evitare eccezioni improprie e rischi di soccombenza. La decisione n. 29113/2025 segna, infatti, un passaggio evolutivo nella disciplina del risarcimento diretto e incide sul delicato equilibrio tra tutela del danneggiato e esigenze di contenimento del contenzioso.
21.01.2026