09.12.2025 Icon

Polizze vita riscattate: niente impignorabilità. La Cassazione delimita il perimetro della tutela previdenziale

Con la pronuncia n. 34306/25 la Cassazione penale si è espressa in merito alla questione dei limiti di pignorabilità delle polizze vita, chiarendo che la tutela opera solo quando la prestazione assicurativa realizza la funzione previdenziale tipica.

Nel caso di specie, la VI Sezione penale della Cassazione ha confermato il sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Macerata nei confronti di un indagato per riciclaggio, di somme derivanti dal riscatto anticipato di una polizza vita e confluite sul conto corrente personale.

L’indagato invocava l’impignorabilità ex art. 1923 c.c., sostenendo che la natura assicurativa della provvista impedisse l’adozione di misure cautelari reali.

Come noto, l’art. 1923 c.c. tutela le “somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario”, fondandosi sulla natura previdenziale e assistenziale delle polizze vita tradizionali.

La Cassazione richiama il revirement delle Sezioni Unite Cinaglia (n. 26252/2022), che hanno riconosciuto la portata generale dell’art. 545 c.p.c. in materia di impignorabilità delle indennità “che tengono luogo di pensione”, estendendola anche alla confisca per equivalente e al relativo sequestro preventivo.

Secondo le Sezioni Unite, la tutela discende dal collegamento tra la funzione previdenziale della prestazione e la garanzia dei diritti inviolabili della persona (artt. 2 e 38 Cost.).

Le polizze vita tradizionali rientrano in questo ambito quando il capitale liquidato sostituisce un trattamento pensionistico o comunque realizza lo scopo tipico di protezione nel tempo.

Il punto di svolta della decisione è la distinzione tra prestazione assicurativa “tipica” (quando la polizza giunge a maturazione o si verifica l’evento assicurato) e riscatto anticipato volontario (come nel caso di specie).

Nella prima ipotesi, il capitale o la rendita sono impignorabili nei limiti dell’art. 545 c.p.c. perché integrano un’indennità “che tiene luogo di pensione”.

Diversamente, il riscatto anticipato, secondo la Corte, svuota la funzione previdenziale del contratto in quanto interrompe il piano assicurativo con la restituzione delle somme che tornano ad essere mero risparmio impedendo quindi la realizzazione dell’obiettivo di protezione a lungo termine.

Ne deriva che le somme derivanti dal riscatto non godono dell’impignorabilità e possono essere sequestrate o confiscate.

In questo senso, infatti, la Corte sottolinea come non vi sia ragione di estendere un “privilegio” pensato per proteggere il sostentamento del soggetto (art. 38 Cost.) a somme che l’assicurato ha liberamente scelto di recuperare al proprio patrimonio senza finalità previdenziale.

A conclusione il principio espresso dalla Corte è che i limiti di impignorabilità di cui all’art. 545 c.p.c. si applicano alla confisca e al sequestro per equivalente solo quando la prestazione assicurativa sia effettivamente previdenziale.

Ne restano escluse le somme derivanti dal riscatto anticipato, che non realizzano lo scopo tipico del contratto vita.

In conclusione, la decisione conferma come la protezione dell’impignorabilità non sia automatica: richiede un accertamento sostanziale della funzione previdenziale, non essendo sufficiente la mera etichetta assicurativa del prodotto.

Autore Laura Pelucchi

Partner

Milano

l.pelucchi@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Diritto Assicurativo ?

Contattaci subito