28.05.2025 Icon

Polizze infortuni e prescrizione: il dies a quo decorre dal giorno del consolidamento dei postumi

Cass. civ., sez. III, ord., 6 maggio 2025, n. 11899

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul dies a quo del termine di prescrizione per la richiesta di risarcimento del danno alla compagnia assicurativa in caso di postumi permanenti di un infortunio.

In particolare, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato da uno studente, rimasto ferito a una mano durante la permanenza nell’istituto scolastico frequentato, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Castrovillari, in accoglimento del gravame proposto dall’assicurazione contro la pronuncia del Giudice di Pace, aveva rigettato la domanda dello studente per intervenuta prescrizione, essendo trascorsi più di due anni tra il consolidamento dei postumi dell’infortunio e il primo atto interruttivo della prescrizione.

Più precisamente, con tre motivi di ricorso, il ricorrente osservava che, sebbene nel 2010 i sanitari certificarono la guarigione clinica dell’infortunato, tuttavia contestualmente consigliarono un intervento chirurgico correttivo, cui lo studente si sottopose oltre un anno dopo: fino a tale data, pertanto, i postumi dell’infortunio si sarebbero dovuto considerare “meri postumi non permanenti e non immutabili”. In altri termini, il consolidamento dei postumi dell’infortunio, che costituisce il presupposto per la richiesta di indennizzo, sarebbe avvenuto solo all’esito dell’intervento chirurgico correttivo, con la conseguenza che solo da tale data poteva iniziare a decorrere il termine di prescrizione biennale di cui all’art. 2952 c.c. (nel testo applicabile ratione temporis).

I giudici di legittimità, nel rigettare il ricorso, hanno rilevato come il ricorrente abbia confuso il concetto di postumi non permanenti con quello di postumi emendabili. Così, ad esempio, una deviazione del setto nasale è emendabile con un intervento di rinosettoplastica, ma ciò non toglie che una volta avvenuta la guarigione clinica essa costituisca una invalidità permanente, a nulla rilevando che possa essere corretta chirurgicamente.

La tesi sostenuta dallo studente condurrebbe dunque al paradossale effetto di far decorrere la prescrizione, quando l’infortunio sia emendabile con interventi d’elezione, dalle scelte del creditore. Una interpretazione incoerente con la ratio dell’istituto della prescrizione, che è di ordine pubblico e certezza del diritto.

Alla luce di quanto precede, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenuto manifestamente infondato, in applicazione del seguente principio di diritto: “Nell’assicurazione contro gli infortuni non mortali, la prescrizione del diritto all’indennizzo dovuto per il caso di postumi permanenti decorre dal giorno del consolidamento dei postumi, a nulla rilevando che in futuro essi potranno essere eliminati o ridotti con un apposito intervento”.

Autore Eleonora Gallina

Associate

Milano

e.gallina@lascalaw.com

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