Cassazione Civile, Sez. III, 23 febbraio 2025, n. 4745
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla società utilizzatrice di un capannone avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Torino aveva statuito che la polizza assicurativa decennale postuma di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2005 può assumere la natura di assicurazione del costruttore per responsabilità civile, con conseguente carenza di legittimazione della società utilizzatrice a far valere, in relazione a tale polizza, argomentazioni che avrebbero dovuto formare motivo di appello da parte della società assicurata.
Più precisamente, con due motivi di ricorso, la ricorrente osservava che la polizza assicurativa decennale postuma relativa ai gravi difetti di un edificio ex art. 4 d.lgs. n. 122/2005 è inquadrabile nella figura del contratto a favore di terzo; pertanto, la resistente (costruttrice) avrebbe rivestito la qualità di contraente, mentre alla ricorrente (utilizzatrice) sarebbe spettata quella di assicurata, come tale legittimata a far valere direttamente i diritti derivanti dal contratto nei confronti dell’assicuratore.
La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso, ha rilevato come lo stesso ponga, preliminarmente, la questione se la polizza assicurativa decennale di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2005 integri una figura di assicurazione contro i danni per conto altrui o di chi spetta (sia pure con elementi di peculiarità rispetto allo schema generale dell’art. 1891 cod. civ.), oppure una figura di assicurazione della responsabilità civile. Nella prima ipotesi, infatti, i diritti derivanti dal contratto spetterebbero all’assicurato, al quale, pur non essendo parte del rapporto contrattuale, compete la piena legittimazione ad agire nei confronti dell’assicuratore; al contrario, nella seconda ipotesi, il contraente assicurerebbe la propria responsabilità civile e, in quanto assicurato, sarebbe l’unico legittimato a far valere i diritti derivanti dalla polizza, salvo che il contratto contenga una previsione espressa attributiva dell’azione diretta al danneggiato.
Sul punto, i giudici di legittimità, pur rilevando come la formulazione testuale della norma lasci aperte entrambe le soluzioni (atteso che l’espressione “a beneficio dell’acquirente” indurrebbe a privilegiare la tesi della polizza danni per conto altrui o di chi spetta, mentre il riferimento alla responsabilità ex art. 1669 cod. civ. indurrebbe a privilegiare la tesi della polizza di responsabilità civile), non hanno condiviso l’opinione di quella parte della dottrina (fatta propria dalla Corte d’appello) secondo cui il legislatore avrebbe lasciato all’autonomia delle parti la scelta circa la tipologia della forma contrattuale da adottare nella fattispecie concreta.
Infatti, l’obbligazione del costruttore di stipulare la polizza assicurativa e di consegnarla all’acquirente trova fondamento nella ratio complessiva del decreto legislativo n. 122 del 2005, il quale, in conformità ai principi e ai criteri direttivi fissati dalla legge di delega n. 210 del 2004, art. 3, persegue l’obiettivo di realizzare l’“equa” e “adeguata” tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, integrandone le forme in funzione della sua effettività, soprattutto dinanzi alla tutt’altro che rara evenienza delle sopravvenute situazioni di crisi o di insolvenza del costruttore.
In tale prospettiva (che si correla all’esigenza di tutela della parte debole dell’atto di trasferimento dell’immobile costruendo), non può condividersi l’opinione secondo cui la polizza assicurativa decennale postuma contemplata dall’art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2005 può assumere la natura di assicurazione del costruttore per responsabilità civile, atteso che una simile configurazione del contratto assicurativo avrebbe come naturale corollario che unico legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla polizza sarebbe il costruttore, il quale potrebbe pretendere dall’assicuratore di essere tenuto indenne di quanto sia condannato a pagare a titolo risarcitorio all’acquirente, mentre quest’ultimo non potrebbe invocare il pagamento diretto dell’indennizzo assicurativo in suo favore. In altri termini, la tutela dei diritti patrimoniali dell’acquirente rischierebbe di rimanere frustrata dalle vicende sostanziali, processuali ed eventualmente concorsuali del costruttore.
Quanto precede impone dunque di ritenere che la polizza decennale postuma abbia natura di assicurazione contro i danni per conto altrui, e precisamente che si tratti della peculiare fattispecie denominata “assicurazione per conto di chi spetta”, in forza della quale è attribuita al terzo assicurato (e, di massima, non anche al contraente) la legittimazione a far valere i diritti derivanti dal contratto, pur non potendosi aprioristicamente escludere, avuto riguardo alla specifica fattispecie, la valida ed efficace attribuzione – da verificarsi di volta in volta da parte del giudice del merito, tenuto conto dell’interesse superindividuale sotteso alla stipulazione e delle concrete determinazioni contrattuali – di una legittimazione concorrente in capo al contraente, in deroga al disposto dell’art. 1891, secondo comma, cod. civ.
Del resto, osserva la Corte, l’opinione dottrinale secondo cui il legislatore avrebbe lasciato all’autonomia delle parti la scelta se configurare la polizza assicurativa come assicurazione del costruttore per responsabilità civile o come assicurazione per conto altrui trova una chiara smentita nella disposizione, introdotta con il d.lgs. n. 14 del 2019 (art. 386), che vincola le parti medesime a conformare il contenuto e le caratteristiche della polizza al modello standard approvato con decreto ministeriale (art. 4, comma 1-bis, d.lgs. n. 122 del 2005), nonché in quella che, nelle more dell’adozione di tale decreto, imponeva comunque di determinare detto contenuto nel rispetto delle previsioni dello stesso art. 4 (art. 389 d.lgs. n. 14 del 2019), il quale, come detto, stabilisce che la polizza deve avere quale assicurato/beneficiario l’acquirente dell’immobile.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi che, già nel vigore della precedente disposizione, l’autonomia privata delle parti trovasse un preciso limite nell’esigenza di non ostacolare la tutela equa, adeguata ed effettiva dei diritti patrimoniali dell’acquirente e potesse dunque, al più, esplicarsi nella previsione di una legittimazione concorrente del costruttore/contraente a far valere i diritti derivanti dalla polizza, ma mai spingersi ad escludere la legittimazione piena e primaria dell’acquirente/assicurato.
Alla luce di quanto precede, la Suprema Corte ha dunque cassato la sentenza di appello, rinviando alla Corte d’appello di Torino affinché, in diversa composizione, deliberi nel merito il motivo di gravame della società utilizzatrice diretto a censurare la statuizione di accoglimento dell’eccezione di prescrizione dell’azione di cui all’art. 1669 c.c., sussistendo la legittimazione di quest’ultima a far valere detta azione in relazione alla polizza decennale postuma.