Affrontiamo un argomento spinoso: il gestore di un parcheggio privato è tenuto a risarcire il cliente in caso di furto o danneggiamento del veicolo? Inoltre, qualora la compagnia assicurativa del danneggiato provveda a risarcire il danno, quest’ultima avrà il diritto di rivalersi sul gestore del parcheggio?
Iniziamochiarendo chequando si entra in un’area di parcheggio a pagamento, anche quando la stessa è gestita in forma automatica, si conclude sempre un contratto con il soggetto o la società che gestisce l’area in questione, definito nella prassi “contratto di parcheggio”. Tale contratto, che non ha una specifica tipizzazione normativa e viene pertanto annoverato tra i contratti c.d. atipici, si conclude “per facta concludentia”, ovvero proprio nel momento in cui l’automobilista immette la propria vettura nell’area di parcheggio.
Nel tentativo di inquadrare la disciplina applicabile al contratto di parcheggio a pagamento, la giurisprudenza e la dottrina hanno proposto diverse teorie. Secondo una teoria più risalente, si tratterebbe di un rapporto assimilabile alla locazione (sicché, in tal caso, il gestore non avrebbe alcun obbligo di custodia del bene); secondo la tesi attualmente maggioritaria, invece, occorre richiamare il contratto di deposito, definito dall’articolo 1766 c.c. come un accordo con cui una parte accetta un bene mobile da un’altra con l’obbligo di custodirlo e restituirlo. Il contratto di deposito presuppone quindi una responsabilità del depositario, con la conseguenza che, di regola e salvo patto contrario, il depositario (ossia il titolare del parcheggio) è responsabile per tutto ciò che avviene alla cosa (ossia l’auto) del proprio cliente.
Occorre dunque verificare a quali condizioni sia lecito il “patto contrario” che esclude la responsabilità del depositario nell’ambito del contratto di parcheggio a pagamento.
A tale proposito, nel 2011 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (con sentenza 28 giugno 2011, n. 14319) aveva escluso la responsabilità risarcitoria del gestore di un posteggio per il furto del veicolo, nel caso in cui nell’area di parcheggio fosse esposto in modo visibile l’avviso di “parcheggio non custodito”. In questo modo l’automobilista veniva considerato consapevolmente informato e il gestore non poteva essere ritenuto responsabile in caso di furto. Questa casistica si riferiva in particolare a quelle aree di parcheggio private (non assimilabili, quindi, a parcheggi comunali o pubblici), delimitate da barriere e recinzioni e faceva riferimento alla tradizionale distinzione tra parcheggio “custodito” (ossia con personale presente) e parcheggio “non custodito”, ossia senza personale incaricato di sorvegliare la zona.
Tuttavia, di recente la Suprema Corte pare aver rivisto tale orientamento, affermando che “ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile al contratto de quo, e conseguentemente al fine di accertare se vi sia o meno un obbligo di custodia dell’autovettura in capo alla società di parcheggio, risulta indispensabile il riferimento alla funzione che il contratto di parcheggio assolve e quindi il riferimento al legittimo affidamento ingenerato nell’automobilista; è innegabile che l’offerta contrattuale formulata attraverso la predisposizione di un’area recintata di parcheggio meccanizzato a pagamento ingeneri in chi accetta l’offerta predisposta dal gestore l’affidamento che in questa sia compresa anche la custodia del veicolo; conseguentemente, deve ritenersi che nell’oggetto del contratto di parcheggio sia ricompresa l’obbligazione di custodia del mezzo (Cass. 9895/2021); stante la ricostruzione del contenuto dell’offerta di parcheggio, un’eventuale deroga al principio generale del parcheggio custodito necessita di espressa negoziazione e consenso delle parti, elementi che non possono risolversi nella mera apposizione di cartelli o clausole predisposte unilateralmente sul biglietto ritirato all’entrata o contenute nel regolamento affisso all’interno dell’area di parcheggio; difatti, un’eventuale predisposizione di una clausola di esonero di responsabilità in capo al gestore del parcheggio avrebbe dovuto essere indicata all’utente in maniera chiara ed univoca prima della conclusione del contratto, quando l’utente aveva ancora la possibilità di scegliere se accettare o meno l’offerta, da approvarsi specificatamente per iscritto stante il carattere vessatorio (Cass. n. 31979/2019)”.
In definitiva, affinché trovi applicazione la deroga al principio generale di parcheggio custodito, non è sufficiente affiggere cartelli, inserire clausole sul biglietto d’ingresso o appellarsi al regolamento affisso all’interno del parcheggio. Se così fosse, infatti, la clausola sarebbe inefficace e non avrebbe alcun valore. Al contrario, l’esonero di responsabilità del parcheggio deve essere indicato all’utente in maniera chiara ed univoca, prima della conclusione del contratto, e tale clausola dovrà essere firmata dall’utente per confermare la presa visione.
Chiaramente, laddove l’utente sia titolare di unapolizza assicurativa idonea (tipicamente una polizza RC auto “kasko”), i danni subiti dal veicolo nel parcheggio a pagamento potrebbero essere risarciti dalla compagnia assicurativa, a prescindere dalla responsabilità. In tal caso, tuttavia, la compagnia avrà il diritto di agire a titolo di rivalsa nei confronti del gestore del parcheggio, al fine di vedersi rimborsato quando risarcito al proprio cliente, a meno che l’esonero di responsabilità del gestore e quindi il carattere di parcheggio non custodito non fosse stato indicato in maniera chiara e univoca, con clausola espressamente sottoscritta dal cliente prima della consegna dell’auto.