La Cassazione con la pronuncia n. 888 resa il 16 gennaio scorso interviene in merito alla corresponsione degli interessi compensativi sul danno non patrimoniale affermando la necessità di una domanda espressa da parte del danneggiato. La Corte torna così su un tema classico, ma tutt’altro che pacifico nella prassi contenziosa assicurativa.
Il caso trae origine da un giudizio di responsabilità sanitaria per il decesso di un paziente, promosso dai congiunti nei confronti delle ASL di Foggia e BAT, con domanda di condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Nel giudizio di primo grado entrambe le ASL vengono riconosciute corresponsabili e condannate al risarcimento, con manleva dell’ASL Foggia da parte della propria assicurazione. In appello, però, la Corte di Bari rigetta il gravame dell’ASL Foggia, dichiara inammissibile l’appello incidentale dell’ASL BAT, accoglie in parte l’appello degli eredi (riconoscendo gli interessi legali sulle somme risarcitorie) e accoglie l’appello dell’assicurazione, escludendo la manleva per tardività della richiesta risarcitoria rispetto al periodo di efficacia della polizza claims made con retroattività decennale.
La Cassazione conferma l’interpretazione della clausola claims made e la sua validità causale, richiamando il consolidato orientamento sulla piena legittimità di tali condizioni (ex multis, Cass. Sez. 3, 14/11/2024, n. 29437), ma anche le argomentazioni del giudice d’appello che ha reputato adeguatamente salvaguardato il sinallagma (il quale, peraltro, vede da un lato il premio versato dall’assicurato e dall’altro il rischio assunto dall’assicuratore, non già un equilibrio tra le prestazioni dovute da quest’ultimo e l’esborso del primo) dalla “retroattività decennale” della copertura assicurativa, volta così a ricomprendere anche sinistri rimasti lungolatenti per un significativo lasso temporale anteriore alla stipula della polizza.
La svolta arriva sul profilo della mora: gli interessi compensativi sono qualificati come “distinto profilo di danno, causato dalla mora”, che il danneggiato – se intende ottenerne il ristoro in aggiunta al capitale liquidato in moneta attuale – deve domandare espressamente, allegandone il fatto costitutivo e le relative prove, anche presuntive. In mancanza di tale specifica domanda, il giudice non può liquidare d’ufficio gli interessi compensativi.
In questa prospettiva, la decisione si colloca nel solco di un orientamento rigoroso in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. L’esigenza di una domanda espressa non è un formalismo processuale, ma il riflesso della natura stessa della pretesa: gli interessi compensativi costituiscono una voce autonoma di danno, che richiede quantomeno l’allegazione del ritardo e del pregiudizio che ne è derivato.
Sul piano pratico, la pronuncia offre un’indicazione chiara. Nei giudizi risarcitori contro l’assicuratore, l’attore non può confidare in un riconoscimento automatico degli interessi compensativi, nemmeno in presenza di un danno liquidato in via equitativa e rivalutato. Specularmente, per le imprese di assicurazione e i loro difensori, la sentenza rafforza la linea difensiva volta a circoscrivere il debito risarcitorio alle sole voci ritualmente domandate.
La Corte ribadisce così un principio di metodo prima ancora che di merito: nel risarcimento del danno, anche quando la funzione è integralmente reintegratoria, l’estensione della condanna resta ancorata alla domanda di parte.
09.06.2026