03.04.2024 Icon

L’assicurazione non copre il sinistro ante premio, anche se ha rifiutato il pagamento dal cliente

VICENDA GIUDIZIALE

La società danneggiata conveniva, dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, l’Assicurazione s.p.a. per sentirsi accertare e dichiarare che l’allora convenuta era tenuta, in forza della polizza, al pagamento dell’indennità assicurativa per l’evento ed i danni riportati dal proprio immobile ad uso ufficio, Studio Tecnico, a causa di una violenta tempesta con forte pioggia, vento e fulmini. In particolare, la danneggiata, detratte le franchigie, chiedeva la condanna dell’Assicurazione al pagamento della somma di euro 26.000,00 o della somma ritenuta di giustizia in forza della polizza contratta.

Si costituiva la compagnia assicuratrice, la quale contestava tutto quanto di contro dedotto, prodotto, richiesto ed eccepito e chiedeva il rigetto della domanda. Tuttavia, non contestava in modo specifico che il sinistro era stato denunciato prima del pagamento del premio e che li pagamento del premio era avvenuto contestualmente alla sottoscrizione delle appendici di polizza. Istruita documentalmente la causa, il Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza n. 216/2015 rigettava la domanda di indennizzo e condannava l’allora parte attrice al pagamento delle spese di lite. A fondamento della propria decisione, il giudice di primo grado dichiarava l’inoperatività della copertura assicurativa al momento del verificarsi del sinistro e, dunque, la mancata garanzia della polizza relativamente ai danni richiesti, avendo accertato il ricevimento del premio in data successiva a quella del sinistro di cui era stato chiesto l’indennizzo.

APPELLO

Contro la sentenza del giudice di primo grado, proponeva appello la società, chiedendone la riforma per l’erronea ricostruzione del fatto e per l’intervenuta decadenza della Compagnia dalla facoltà di proporre l’eccezione di sospensione della garanzia assicurativa a causa della sua tardiva costituzione in giudizio, e anche per l’omessa considerazione che il tardivo pagamento del premio fosse stato causato da una condotta negligente della convenuta (per aver inviato, parecchio tempo dopo la sottoscrizione della polizza, le appendici contrattuali costituenti il presupposto per la verifica dell’ammontare del premio) e che l’assicuratore non avesse sollevato alcuna riserva al momento dell’accettazione del premio, essendo, a suo dire, a conoscenza del sinistro che gli era stato denunciato ancor prima del pagamento.

Si costituiva l’Assicurazione eccependo nel merito la correttezza della sentenza per aver ritenuto l’inoperatività della polizza per sospensione della garanzia assicurativa, causata dall’omessa corresponsione del premio nei termini pattuiti, in quanto l’accettazione senza riserve del premio pagato in ritardo non poteva costituire un’ipotesi di rinuncia tacita al rimedio della sospensione ex art. 1901 c.c., dovendo la volontà di rinunciare risultare in modo chiaro ed univoco. La Corte d’appello di Ancona con sentenza n. 890/2020, in rigetto dell’appello confermava integralmente la sentenza di primo grado.

CASSAZIONE

Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la società.

MOTIVI DI RICORSO

La corte territoriale è pervenuta alla decisione di confermare la sentenza di primo grado sulla base dei seguenti motivi:

  • la società ricorrente denuncia che con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado aveva richiesto la condanna della compagnia al pagamento dell’indennità assicurativa in relazione ai danni subiti dal proprio immobile a seguito del violento temporale; ed aveva precisato che il premio assicurativo, la cui scadenza era fissata in polizza al 20 settembre 2007, era stato pagato il 7 novembre 2007 (e, dunque, successivamente al sinistro) per fatto e colpa della compagnia che aveva rifiutato il suo pagamento del 20 settembre ed aveva colposamente ritardato l’invio delle appendici di polizza. Deduce che la Corte di Appello ha rigettato senza alcuna motivazione la sua richiesta di prova testimoniale che era decisiva ai fini della decisione, in quanto, una volta dimostrato il rifiuto del pagamento alla data di stipula del contratto, stante la violazione del principio di buona fede da parte della compagnia assicurativa, quest’ultima non avrebbe potuto eccepire la sospensione della copertura ed avrebbe dovuto conseguentemente provvedere al pagamento dell’indennità di polizza. Precisa che, se la corte territoriale avesse dato ingresso alla prova testimoniale richiesta, avrebbe potuto provare che la Compagnia d’assicurazione aveva rifiutato in data 20.09.2007 il pagamento del premio assicurativo in attesa della ricezione delle appendici di polizza. Inoltre, la corte territoriale ha ritenuto “mero enunciato” il fatto che la denuncia era stata inoltrata prima del pagamento del premio, atteso che tale circostanza non era stata contestata dalla controparte (e, dunque, era da considerarsi pacifica ex art. 115 c.p.c.) e comunque avrebbe potuto essere dimostrata a mezzo di prova testimoniale.
  • La società ricorrente denuncia che la corte territoriale ha immotivatamente rigettato le istanze istruttorie, non potendo ritenersi valide e sufficienti motivazioni il principio di economia processuale ed il “chiaro ed univoco quadro probatorio delineatosi all’esito del giudizio di I grado”. Sottolinea che agli atti processuali non risultava alcuna prova, positiva o negativa, in ordine al rifiuto, da parte della Compagnia d’assicurazione, di ricevere il pagamento del premio, ragion per cui essa società avrebbe voluto provare detto rifiuto per mezzo delle prove articolate e non ammesse.
  • La società ricorrente denuncia l’assoluta contraddittorietà della sentenza nei passaggi, che riporta, nei quali la corte, da un lato, rigetta l’istanza istruttoria volta all’accertamento delle circostanze relative al rifiuto dell’assicuratore di ricevere il pagamento del premio e della tempestività della denuncia del sinistro, e, dall’altro, afferma che tali fatti non erano stati provati. Ribadisce che agli atti del giudizio di primo grado non risulta alcun elemento di prova in relazione al rifiuto, opposto dall’assicurazione, di ricevere il pagamento del premio.

DESIONE SUI MOTIVI

I motivi sono infondati, ma la motivazione della gravata sentenza va opportunamente corretta o integrata.

Vero è che è jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui “ricorre il vizio di omesso esame di un fatto decisivo e controverso di cui all’art. 360, comma 1, п. 5, c.p.c. (nel testo attualmente vigente, all’esito delle modiche apportate dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. ni .I n. 134 del 2012), quando venga preclusa alla parte la possibilità di assolvere l’onere probatorio su lei gravante, sulla base di motivazioni apparenti o perplesse”

Nel caso di specie,

a) l’odierna società ricorrente, con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado aveva chiesto la condanna della compagnia assicuratrice al pagamento dell’indennità assicurativa in relazione ai danni subiti dal proprio immobile a seguito del violento temporale verificatosi in data 6/7 ottobre 2007. In punto di fatto aveva evidenziato che: a) la polizza azionata era stata stipulata in data 20 settembre 2007 con decorrenza dalla stessa data;

b) il pagamento era stato da essa offerto in data 20 settembre 2007, ma era stato rifiutato dalla compagnia in attesa della ricezione delle appendici di polizza dalla sede centrale;

c) le appendici erano state rese disponibili soltanto in data 7 novembre 2007 (e, dunque, successivamente al violento temporale del 6-7 ottobre);

d) il pagamento era avvenuto in data 7 novembre 2007 ed era stato accettato senza riserve dalla compagnia. In punto di diritto, l’odierna ricorrente sosteneva di aver effettuato tardivamente il pagamento della polizza per fatto e colpa della compagnia assicuratrice con la conseguenza che la compagnia, avendo accettato senza riserve li pagamento avvenuto in data 7 novembre, non avrebbe potuto eccepire successivamente la sospensione della polizza;

e) la prova per testi, articolata dalla ricorrente nel giudizio di primo grado e riproposta in quello di appello, era diretta a provare: e1) le ragioni per le quali non fu corrisposto immediatamente il pagamento in data 20 settembre; e2) il ritardo della compagnia nel recapitare le appendici di polizza necessarie per la definizione degli enti assicurati; e3) le condizioni meteo verificatesi nella notte tra il 6 ed il 7 ottobre 2007; e4) l’entità e l’ammontare dei danni subiti; b5) la tempestività della denuncia;

f) il giudice di primo grado ha respinto la domanda attorea senza motivare il rigetto delle richieste istruttorie; mentre la corte territoriale, nel confermare la sentenza impugnata, ha respinto “ogni richiesta istruttoria formulata dall’appellante”, senza alcuna motivazione. Occorre muovere dal presupposto che il contratto di assicurazione può essere provato soltanto per iscritto (art. 1888 c.c.), cioè mediante la produzione della copia cartacea o digitale della polizza, regolarmente firmata dal contraente e dall’agente assicuratore, con la conseguenza che, nel caso di specie, delle due l’una:

o alla data del 20 settembre 2007 non era stato concluso alcun contratto assicurativo tra le parti: in tal caso, la copertura assicurativa non poteva certo essere ritenuta operante allorquando, alcuni giorni dopo, si è verificata la violenta tempesta, oggetto del giudizio di merito;

oppure a detta data il contratto assicurativo era stato concluso, ma in tal caso, essendo all’epoca gia vigente l’art. 118 Cod. ass., quand’anche la compagnia avesse rifiutato il pagamento in contanti, l’odierna ricorrente avrebbe comunque potuto effettuarlo in altra diversa forma (ad es, mediante bonifico).

In entrambi i casi, la corte territoriale non è incorsa in alcun vizio nel respingere “ogni richiesta istruttoria formulata dall’appellante”, ritenendola implicitamente irrilevante: in quanto nell’una e nell’altra ipotesi alternativa appena indicata le circostanze che parte attrice chiedeva di provare, sarebbero state ininfluenti.

Autore Filippo Maria Rovesti

Lateral Partner

Roma

f.rovesti@lascalaw.com

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