04.02.2026 Icon

La “somma assicurata” non è un massimale

La Cassazione chiarisce i criteri di liquidazione nell’assicurazione contro gli infortuni.

Con l’ordinanza n. 788 del 14 gennaio 2026 la Corte di cassazione interviene su un tema centrale nella pratica assicurativa: il rapporto tra “somma assicurata”, invalidità permanente e clausole di maggiorazione dell’indennizzo nelle polizze infortuni, offrendo indicazioni di sistema destinate ad incidere sulla redazione e sull’interpretazione dei contratti.

La vicenda trae origine da un grave infortunio sportivo occorso a un giovane tesserato, sfociato in postumi neurologici gravissimi. La polizza prevedeva una somma assicurata di 80.000 euro e stabiliva che, in caso di tetraplegia o paraplegia insorta entro sessanta giorni dall’evento, l’indennizzo fosse moltiplicato per venti. La Corte d’appello aveva tuttavia ritenuto che tale moltiplicatore non potesse mai condurre a un importo superiore alla somma assicurata, qualificata come “massimale” insuperabile.

La Cassazione ribalta l’impostazione. Il Collegio muove da una distinzione concettuale netta: nell’assicurazione contro gli infortuni la “somma assicurata” non svolge la funzione di massimale, propria invece delle assicurazioni di responsabilità civile, ma rappresenta il valore di riferimento sul quale applicare la percentuale di invalidità permanente. Essa non delimita ex ante l’obbligazione dell’assicuratore, se non nel limite fisiologico del 100% dell’invalidità, e può essere superata qualora il contratto preveda meccanismi convenzionali di incremento dell’indennizzo.

In questa prospettiva, l’interpretazione che comprime l’effetto della clausola di aumento entro la soglia della somma assicurata si pone in contrasto con l’art. 1367 c.c., perché finisce per svuotare di contenuto una pattuizione espressamente voluta dalle parti. La Corte osserva, con argomentazione lineare, che se il moltiplicatore del “doppio decuplo” non potesse mai operare oltre gli 80.000 euro, esso sarebbe strutturalmente inapplicabile proprio nelle ipotesi di massima gravità cui era destinato.

Di particolare interesse è anche il secondo profilo affrontato dall’ordinanza, relativo al criterio di individuazione della percentuale di invalidità. La Cassazione censura l’approccio della Corte territoriale, che aveva fatto riferimento alla causa anatomica iniziale (la frattura vertebrale) anziché alle conseguenze invalidanti effettive (la lesione midollare con postumi neurologici). Richiamando la distinzione medico-legale tra “lesione” e “menomazione”, la Corte ribadisce che solo quest’ultima rileva ai fini della quantificazione dell’invalidità permanente. Una clausola che faccia riferimento alla “lesione” per disciplinare l’indennizzo è, di per sé, ambigua e, se predisposta unilateralmente, va interpretata in senso sfavorevole all’assicuratore ai sensi dell’art. 1370 c.c.

Il principio di diritto enunciato assume un rilievo che va oltre il caso concreto. Da un lato, chiarisce definitivamente che la somma assicurata nelle polizze infortuni non coincide con un tetto massimo invalicabile; dall’altro, richiama gli operatori alla necessità di una redazione contrattuale tecnicamente rigorosa, soprattutto quando si introducono clausole di aggravamento o di moltiplicazione dell’indennizzo.

Autore Laura Pelucchi

Partner

Milano

l.pelucchi@lascalaw.com

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