17.01.2024 Icon

La prova testimoniale permette di superare la presunzione di pari responsabilità

VICENDA GIUDIZIALE

Con atto di citazione notificato il 27.03.2018, l’attore ricorreva innanzi al Giudice di Pace di Catania avverso i danneggianti, al fine di condannarli in solido al risarcimento dei danni materiali causati per un sinistro verificatosi, in data 25.10.2016, lungo la Tangenziale Ovest (Ct) inizio A/18 in direzione Messina, in territorio di San Gregorio di Catania.

In particolare, l’attore dichiarava che alle ore 10:35 circa del 25.10.2016 procedeva sull’autocarro DAF TRUCKS, di altrui proprietà, allorquando giunto in prossimità dello svincolo “Paesi etnei”. all’altezza del km 76 +820, veniva investito all’altezza della pedana anteriore destra della fiancata posteriore sinistra dall’autovettura Mercedes 200 A, condotta dal convenuto, che sopraggiungeva dalla salita dello svincolo di Catania – San Gregorio (Ct) e cambiava in modo improvviso da destra verso sinistra traiettoria di marcia.

In conseguenza di ciò, l’attore sosteneva che il mezzo subiva danni patrimoniali per complessivi euro 6.817,13 ed euro 500,00 a titolo di danni da c.d. fermo tecnico.

Chiedeva, pertanto, alle convenute il risarcimento di euro 7.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

Si costituiva il proprietario del veicolo danneggiante, il quale contestava quanto dedotto e chiesto e proponeva domanda riconvenzionale sostenendo l’esclusiva responsabilità dell’attore , il quale, nel tentativo di sorpassare la sua autovettura, lo attingeva con la parte spigolare del suo mezzo provocando una perdita di controllo e una rotazione a 90° della Mercedes che urtava il guardrail; chiedeva pertanto la per i danni riportati nella sua vettura: chiedeva, altresì, di chiamare ni causa la compagnia di assicurazione dell’autocarro di proprietà dell’attore che, successivamente, veniva posta in liquidazione coatta amministrativa e per la cui ragione veniva citata in giudizio il Fondo di Garanzie vittime della Strada.

Si costituivano in giudizio ambedue le imprese di assicurazioni, le quali chiedevano il rigetto delle domande poste nei loro confronti del veicolo danneggiante

Si costituiva, altresì, il Fondo, che chiedeva li rigetto della domanda contestandone in fatto e in diritto la domanda.

Nel corso del giudizio veniva espletata prova per testi e disposta Consulenza Tecnica d’Ufficio.

Esperita la fase istruttoria, il Giudice di Pace di Catania, in data 01.10.2020, emanava l’impugnata sentenza n. 1301/2020, depositata in data 05.10.2020, con la quale accoglieva la domanda, condannando in solido a corrispondere a parte attrice la somma di euro 4.518,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo.

APPELLO

Con atto di appello regolarmente notificato, l’assicurazione del veicolo danneggiante chiedeva la riforma della detta sentenza e in subordine con il secondo motivo di appello di riconoscersi corresponsabilità ex art. 2054 cc secondo comma.

Si costituiva nel presente giudizio il danneggiato, che domandava l’inammissibilità del secondo motivo di appello e/o l’infondatezza del gravame.

Si costituiva il proprietario del veicolo danneggiante, il quale chiedeva di dichiarare, in riforma dell’impugnata sentenza, la concorrente e paritaria responsabilità ex art. 2054 comma c.c. del conducente dell’autocarro DAF, di proprietà del danneggiato, nel verificarsi del sinistro e dei conseguenti danni materiali occorsi nella propria autovettura.

Si costituiva, altresì, il Fondo il quale chiedeva di rigettare l’appello perché inammissibile ed infondato e quindi confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata; di rigettare integralmente le domande del danneggiante

perché infondate ni fatto ed in diritto e in via subordinata, accertare e dichiarare il concorso di colpa ai sensi dell’art. 2054 cod. civ. secondo comma.

Nel merito l’appello veniva rigettato in quanto infondato.

MOTIVI DEL RIGETTO

Con il primo motivo di gravame parte appellante ritiene che il Giudice di prime cure abbia errato nell’ interpretare le risultanze processuali e probatorie in violazione dell’art. 116 c.p.c.

Invero ai sensi dell’art. 116 c.p.c. il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga diversamente.

Nel caso di specie dall’analisi della documentazione versata in atti e dall’attività istruttoria espletata emergono ragionevoli elementi che possano confutare la dinamica per come esplicata dall’appellante e che facciano superare la presunzione di concorso di colpa ex art. 2054 comma secondo c.c.

Le valutazioni del Consulente Tecnico D’Ufficio, ing. Dot. CCO, infatti, avvalorano quanto dichiarato dal danneggiato. In particolare, dalle risultanze della relazione tecnica elaborata dal C.T.U. emerge che “il trattore stradale viaggiava nella corsia di marcia centrale – con alla sua sinistra quella riservata ai possessori di telepass – e che l’autovettura, essendo giunta pressochè al limite della percorribilità della corsia di pertinenza, avesse deviato dalla sua direttrice di marcia verso sinistra, impattando, così, con il trattore stradale. Ad impatto avvenuto l’autovettura – essendo stata colpita sulla parte laterale posteriore sinistra ,- iniziava una rotazione in senso antiorario di oltre 180 gradi ed entrava in contatto con lo sportello di guida con la parte angolare sinistra del trattore stradale. Nel proseguo della rotazione completava la sua corsa con la parte posteriore destra a ridosso della barriera metallica ed in direzione di marcia inversa a quella originaria. Ipotesi, questa, alquanto convincente considerato che la corsia di marcia percorsa – da lì a qualche metro – sarebbe diventata corsia di emergenza e, quindi, non transitabile”.

Il CTU ritiene che la ricostruzione dell’appellante, secondo la quale il trattore stradale viaggiava nella corsia di marcia centrale e deviava la sua marcia verso destra invadendo la corsia dell’autovettura ed entrando in contatto con la stessa, sia “poco attendibile considerato che l’unico motivo valido per effettuare detta manovra potrebbe esserne stato quello di portarsi nella corsia di emergenza“. Ma, “detto intendimento non risulta da alcun documento in atti, per cui rimane solamente una congettura priva di valore probatorio

Tali considerazioni risultano fondamentali per la prova dei fatti e non vi sono elementi concreti che facciano ritenere la necessità di discostarsi da esse.

Nella fattispecie de quo, un ulteriore elemento probatorio è dato dalle dichiarazioni del teste escusso in primo grado, agente di Polizia che riferiva di trovarsi in servizio sul luogo al momento del sinistro. Egli dichiara che “l’autocarro proveniva dalla Tangenziale (Misterbianco) e la Mercedes proveniva dalla bretella V.le Mediterraneo ed entrambi i veicoli si dirigevano verso il Al8, l’incidente è avvenuto all’altezza dello svincolo “paese etnei”. L’autocarro procedeva sulla normale corsia di marcia mentre il Mercedes invadeva la corsia dell’autocarro e l’impatto avveniva tra lospigolo anteriore sx del Mercedes e lo spigolo anteriore dx (…)”.

Le dichiarazioni del teste, il quale prosegue descrivendo in modo preciso e lineare la dinamica dell’impatto, i momenti successivi all’urto e i danni riportati dai mezzi, appaiono attendibili, puntuali e concordanti. Priva di pregio è l’osservazione sollevata dell’appellante in cui “il. R riferisce di avere chiamato la sala operativa della polizia per sollecitare l’invio di una pattuglia. Orbene tale circostanza, ove fosse vera e provata, dimostra che il teste R non si trovava sui luoghi dell’incidente e che quindi non ha potuto assistere e non ha assistito alla dinamica dello stesso”, poiché, come da egli stesso chiarito, chiamava la sala operativa che inviava la pattuglia competente, che, intervenuta, non chiedeva da parte del R dichiarazioni ufficiali.

La precisione e completezza della deposizione del teste agente di polizia, l’assenza di lacune, contraddizioni anche intrinseche, la linearità con le altre risultanze processuali e con gli elementi probatori depositati dalle parti e raccolti nel corso dei giudizi, permettono di riconoscere affermati e provati i fatti posti a sostegno della pretesa fatta valere in causa dal danneggiato e la ricostruzione da quest’ultimo sostenuta. Ne deriva che inattendibili e inverosimili sono, invece, le dichiarazioni del teste a sostegno della dinamica descritta da dall’appellante.

Relativamente al secondo motivo di gravame in cui parte appellante chiede, quantomeno, l’applicazione dell’art. 2054 ce secondo comma, occorre precisare quanto segue.

L’art. 2054 c.c. al comma 2 sancisce che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Tuttavia, come chiarito anche dalla giurisprudenza, l’articolo 2054 c.c. non grava il conducente di una responsabilità oggettiva, ma solo di una responsabilità presunta della quale egli può liberarsi non tanto dimostrando l’impossibilità di evitare li danno o la diligenza massima, quanto provando di aver osservato un comportamento che, nei limiti della normale diligenza, sia esente da colpa e conforme alle norme del codice della strada (cfr. Cass. n. 10031/2006).

In merito all’onere probatorio la Corte di Cassazione sez. IlI, con ordinanza n. 12884 del 13/05/2021, ha dichiarato che “in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro; ne consegue che l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l’altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cuiall’art. 2054. comma 2, c.c., nonché dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto ilpossibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro – ma può anche indirettamente risultare tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista”.

Sulla base di questa recente pronuncia del caso di specie si può dire che l’istruttoria espletata ha ampliamente dimostrato che la responsabilità del sinistro è da attribuire al conducente dell’autovettura Mercedes, non emergendo ni alcun modo elementi che possano attribuire una percentuale di colpa al danneggiato. Alla luce di quanto già esplicato sopra, infatti, il materiale probatorio raccolto permette di superare, senza alcun ragionevole dubbio, la presunzione di pari responsabilità prevista dalla norma citata.

Autore Filippo Maria Rovesti

Lateral Partner

Roma

f.rovesti@lascalaw.com

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