Il 23 maggio scorso IVASS ha pubblicato il Provvedimento n. 106122 con le disposizioni tecniche e attuative di cui all’art. 13 del decreto MIMIT 6 novembre 2024, n. 215, relativamente all’Arbitro Assicurativo ed alla determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela sulle prestazioni e i servizi assicurativi.
In particolare, viene confermato che le Imprese, le Rappresentanze e gli Intermediari aderiscono all’Arbitro Assicurativo senza necessità di alcuna comunicazione, per effetto dell’iscrizione all’albo delle imprese o al Registro degli intermediari assicurativi (RUI) o ai relativi elenchi. Solo le Imprese e gli Intermediari con sede legale o residenza in uno Stato SEE, operanti in Italia in libera prestazione di servizi, possono tuttavia scegliere di aderire ad altro sistema di risoluzione stragiudiziale.
In questo senso è comunque previsto l’obbligo per le Imprese e gli Intermediari aderenti di comunicare a IVASS, entro il 30 luglio 2025, un referente per la gestione dei ricorsi e i mezzi di comunicazione elettronici (ad esempio PEC, Registered Electronic Mail) per l’interlocuzione con l’Arbitro Assicurativo.
IVASS, ai fini della selezione dei componenti di propria designazione, deve pubblicare sul proprio sito internet e su quello dell’Arbitro Assicurativo un avviso contenente modalità e termini per la presentazione delle candidature.
Seguono specifiche indicazioni in merito alle modalità tecniche ed operative di svolgimento delle riunioni del collegio, tra le quali viene previsto che, al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa delle parti coinvolte nel procedimento, i termini per lo svolgimento e la conclusione del procedimento davanti all’Arbitro Assicurativo sono sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.
Vengono inoltre dettagliati gli adempimenti necessari per la presentazione del ricorso all’Arbitro Assicurativo e quelli successivi alla decisione. In questo senso viene ripreso il contenuto del Regolamento Ministeriale, sottolineando che le decisioni adottate dal collegio sono pubblicate sul sito internet dell’Arbitro Assicurativo ad opera della Segreteria Tecnica.
Su questo particolare aspetto, come espressamente sottolineato da IVASS nella Relazione illustrativa al Provvedimento n. 106122, le decisioni assunte dall’Arbitro Assicurativo, sebbene non munite di efficacia vincolante, espongono il soggetto vigilato che non vi ottemperi a conseguenze di tipo reputazionale derivanti dalla prevista pubblicazione dell’inadempimento sul sito dell’Arbitro e su quello dello stesso operatore del mercato.
Per quanto concerne l’efficacia delle disposizioni del Provvedimento pubblicate sul sito internet dell’IVASS e dell’Arbitro Assicurativo (che è in via di finalizzazione, precisa IVASS, nella Relazione illustrativa), con riferimento ai paragrafi 2 e 3 si fa riferimento alla data di adozione. Mentre le restanti disposizioni si applicano a partire dalla data di avvio dell’operatività dell’Arbitro Assicurativo, dichiarata dall’IVASS con proprio provvedimento pubblicato sul sito internet dell’Istituto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13, comma 2 del Regolamento Ministeriale.