1. Il Codice della crisi e la legge fallimentare a confronto
Nel sistema della legge fallimentare, l’art. 82 l.f. regolava — e continua a regolare per le procedure fallimentari ancora pendenti — gli effetti del fallimento dell’assicurato sul contratto di assicurazione contro i danni. La disposizione prevedeva, quale regola generale, la prosecuzione del rapporto assicurativo, salva diversa pattuizione tra le parti. Era inoltre riconosciuta all’assicuratore la facoltà di recedere dal contratto qualora l’apertura del fallimento dell’assicurato comportasse un aggravamento rilevante del rischio assunto.
In tale assetto, il diritto dell’assicuratore alla corresponsione del premio rimaneva, di norma, invariato. Secondo l’orientamento dottrinale prevalente, il relativo credito doveva essere soddisfatto in prededuzione, anche quando il premio fosse venuto a scadenza anteriormente alla dichiarazione di fallimento.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha inciso sensibilmente su tale disciplina. L’art. 187 CCII, infatti, riconduce anche il contratto di assicurazione nell’alveo del regime generale dei rapporti pendenti delineato dall’art. 172 CCII. Ne deriva che il contratto non prosegue più automaticamente, ma resta sospeso sino a quando il curatore non eserciti la scelta tra subentro e scioglimento.
La nuova disciplina chiarisce altresì che, ove il curatore opti per la prosecuzione del rapporto, il credito dell’assicuratore per i premi assume natura prededucibile soltanto con riferimento ai premi maturati successivamente all’apertura della liquidazione giudiziale.
Il Codice non detta, invece, una disciplina espressa per l’assicurazione sulla vita né per le assicurazioni relative alla salute. Per tali fattispecie, il regime applicabile deve pertanto essere individuato in via interpretativa, mediante coordinamento tra le norme concorsuali e la disciplina codicistica del contratto di assicurazione.
La scelta operata dal legislatore del Codice della crisi appare, sotto questo profilo, meno favorevole all’assicurato e, di riflesso, alla massa dei creditori. Il punto centrale diviene allora stabilire quando il contratto di assicurazione possa effettivamente qualificarsi come “pendente” al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale.
A tal fine occorre muovere da alcune premesse.
In primo luogo, l’assicurazione contro i danni è pacificamente qualificabile come contratto di durata.
In secondo luogo, sia nell’assicurazione contro i danni sia nell’assicurazione sulla vita, l’assicurato è tenuto al pagamento anticipato del premio rispetto al periodo di copertura. Ciò vale tanto per il premio iniziale — il cui mancato pagamento impedisce la produzione degli effetti del contratto — quanto per i premi successivi. In quest’ultimo caso, ai sensi dell’art. 1901 c.c., la garanzia resta efficace sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza; se l’inadempimento si protrae oltre sei mesi, il contratto si risolve di diritto.
In terzo luogo, il premio assicurativo è tradizionalmente connotato dai caratteri dell’indivisibilità e dell’irripetibilità. Ne consegue che, in caso di annullamento o risoluzione del contratto, il premio o la rata già corrisposti restano acquisiti all’assicuratore, mentre quelli non ancora versati rimangono dovuti integralmente, anche quando la garanzia non abbia avuto concreta esecuzione.
Poste tali coordinate, non pare corretto affermare che il contratto di assicurazione contro i danni cessi di essere “pendente” ogniqualvolta non risulti integralmente eseguito da una o da entrambe le parti, ovvero quando non si sia ancora esaurito il periodo di copertura.
La fattispecie assicurativa, infatti, non si lascia ricondurre in modo lineare al paradigma dell’art. 172 CCII, costruito principalmente con riguardo ai contratti a esecuzione istantanea o differita, caratterizzati da prestazioni corrispettive ancora ineseguite, in tutto o in parte, da entrambi i contraenti. Il contratto di assicurazione, in quanto rapporto di durata, presenta una struttura diversa. Non a caso, il Codice della crisi conserva discipline speciali sia per i contratti a esecuzione continuata o periodica, all’art. 179 CCII, sia per il contratto di assicurazione, all’art. 187 CCII.
L’assicurazione contro i danni, quale contratto di durata con prestazione anticipata a carico dell’assicurato, deve dunque considerarsi “pendente” — o, più precisamente, ancora “operante” — al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale, salvo che anteriormente a tale momento sia già intervenuta la risoluzione ope legis ai sensi dell’art. 1901 c.c., oppure la cessazione del contratto per causa diversa dalla verificazione del rischio ai sensi dell’art. 1896 c.c.
In particolare, il contratto deve ritenersi operativo quando il premio unico o la rata relativa al periodo in corso siano stati regolarmente pagati prima dell’apertura della procedura. Anche nel caso di mancato pagamento del primo premio, del premio unico o di una rata successiva, il contratto può ancora risultare esistente, benché sospeso nei suoi effetti, purché non sia già maturata la risoluzione automatica prevista dall’art. 1901 c.c. In tali ipotesi, tuttavia, la sospensione discende dalla disciplina propria del diritto assicurativo, non dall’applicazione dell’art. 172 CCII.
Ne consegue che l’art. 187 CCII non dovrebbe essere interpretato nel senso di determinare, per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale, la sospensione automatica di un contratto già pienamente operativo e coperto dal pagamento del premio. Una simile lettura condurrebbe a esiti irragionevoli: l’assicuratore verrebbe esonerato dall’assunzione del rischio proprio nel periodo per il quale il premio è già stato anticipatamente versato.
Se, infatti, il sinistro si verificasse dopo l’apertura della liquidazione giudiziale ma prima della dichiarazione del curatore di subentrare nel contratto, l’assicuratore potrebbe opporre la sospensione del rapporto e rifiutare l’indennizzo, nonostante il premio sia stato regolarmente corrisposto. Tale conclusione altererebbe l’equilibrio sinallagmatico del contratto e pregiudicherebbe ingiustificatamente l’assicurato e la massa.
La finalità della norma sembra piuttosto essere quella di attribuire al curatore il potere di valutare se mantenere o sciogliere il rapporto assicurativo, non già quella di paralizzare la copertura in essere. Pertanto, una volta aperta la liquidazione giudiziale dell’assicurato, i contratti di assicurazione contro i danni ancora operanti, in quanto coperti da premio già versato, devono continuare a produrre effetti. In caso di verificazione del sinistro, l’assicuratore resta quindi tenuto all’adempimento dell’obbligazione indennitaria.
Resta aperto un ulteriore profilo problematico: stabilire se, in caso di inerzia del curatore protratta per oltre sei mesi, l’assicuratore debba attivare il meccanismo di cui all’art. 172, comma 2, CCII, sollecitando una determinazione del curatore, oppure se tale inerzia determini automaticamente la risoluzione ope legis del contratto. La questione impone un coordinamento tra disciplina concorsuale e regole civilistiche dell’assicurazione, con particolare riferimento agli effetti del mancato pagamento del premio.
2. Il patto contrario
L’art. 187 CCII, diversamente dall’art. 82 l.f., non contempla più espressamente la possibilità che la sorte del contratto di assicurazione contro i danni sia regolata da un “patto contrario”.
Nel previgente sistema, tale clausola poteva impedire la prosecuzione automatica del contratto in caso di fallimento dell’assicurato. Nel nuovo quadro normativo occorre invece interrogarsi sulla compatibilità di pattuizioni convenzionali derogatorie con il regime introdotto dal Codice della crisi.
Non sembra agevole ritenere ammissibile una clausola che imponga l’automatico subentro del curatore nel contratto di assicurazione. Una simile previsione si porrebbe in tensione con la posizione di terzietà funzionale del curatore rispetto al rapporto negoziale e, soprattutto, con la ratio dell’art. 187 CCII, che mira a riservare alla curatela una valutazione discrezionale circa l’opportunità di proseguire o meno il contratto nell’interesse della procedura.
Diversa valutazione può invece essere formulata con riguardo alla clausola che preveda la risoluzione di diritto del contratto in conseguenza dell’apertura della liquidazione giudiziale dell’assicurato. Una pattuizione di tal genere, strutturata come condizione risolutiva o come clausola risolutiva espressa, appare maggiormente coerente con l’impianto del Codice, in quanto impedisce la prosecuzione del rapporto e non vincola il curatore a un subentro automatico.
Resta naturalmente ferma la necessità di verificare, caso per caso, la validità della clausola alla luce dei principi generali in materia di autonomia contrattuale, buona fede, equilibrio negoziale e tutela della massa concorsuale.
3. La verificazione del sinistro durante la liquidazione giudiziale
La disciplina della verificazione del sinistro successivamente all’apertura della liquidazione giudiziale dipende dalla ricostruzione sistematica dell’art. 187 CCII.
Se il rinvio all’art. 172 CCII viene inteso come limitato all’attribuzione al curatore del potere di scegliere tra subentro e scioglimento, deve concludersi che il sinistro verificatosi dopo l’apertura della procedura faccia sorgere l’obbligazione indennitaria a carico dell’assicuratore, sempre che il contratto fosse già operativo e il periodo di copertura risultasse assistito dal pagamento del premio.
In tale prospettiva, la liquidazione giudiziale dell’assicurato non incide sulla copertura assicurativa già acquisita, né può determinare la sospensione del rischio assunto dall’assicuratore per un periodo già remunerato.
Viceversa, qualora si aderisse alla tesi della sospensione automatica del contratto per effetto dell’apertura della procedura, l’obbligazione dell’assicuratore non potrebbe sorgere in relazione ai sinistri verificatisi prima del subentro del curatore. Tale impostazione, tuttavia, risulta difficilmente conciliabile con la funzione economico-giuridica del contratto di assicurazione e con il principio di corrispettività tra premio pagato e assunzione del rischio.
La soluzione preferibile è dunque quella che distingue tra il potere del curatore di decidere sulla prosecuzione del rapporto per il futuro e l’efficacia della garanzia già in corso. Il curatore può certamente valutare se sciogliersi dal contratto, ma tale potere non dovrebbe incidere retroattivamente né sospendere la copertura relativa a un periodo per il quale il premio sia stato validamente corrisposto prima dell’apertura della liquidazione giudiziale.
Ne deriva che, in presenza di contratto assicurativo ancora operante, il sinistro verificatosi durante la liquidazione giudiziale determina l’insorgenza del diritto all’indennizzo in capo alla procedura, con conseguente obbligo dell’assicuratore di adempiere alla propria prestazione.
08.07.2026