VICENDA GIUDIZIALE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il danneggiato conveniva in giudizio il danneggiante, in qualità di proprietaria del veicolo FIAT targato unitamente e in solido con la compagnia di assicurazione al risarcimento dei danni patiti dall’attrice, poiché, mentre quest’ultima procedeva sul marciapiede in direzione dell’attraversamento pedonale, dovendo attraversare la strada per fare rientro a casa presso la propria abitazione, mentre scendeva dal marciapiede e si apprestava ad attraversare in prossimità del civico n. 131 e delle strisce pedonali improvvisamente sopraggiungeva a velocità il veicolo FIAT targato assicurato presso la compagnia di assicurazione guidato dalla danneggiante, la quale non si accorgeva della presenza del pedone e investiva l’odierna attrice.
Si costituiva la Compagnia di Assicurazioni, che nel merito ha contestato la dinamica del sinistro così come prospettata dall’attrice, adducendo, invece, la sussistenza dell’esclusiva responsabilità della danneggiata nella causazione del sinistro, per avere la stessa intrapreso repentinamente l’attraversamento della carreggiata al di fuori delle strisce pedonali; tale difesa si radicava sulla prova formatasi con l’ eseguito interrogatorio formale della danneggiata che dichiarava di trovarsi: “alla guida dell’Autoveicolo Fiat Panda di proprietà della società di mio padre, direzione, ed ero ferma all’incrocio. Preciso che essendo scattato il verde per i veicoli sono ripartita, quindi, essendo in pieno centro all’ora di punta, procedevo ad un’andatura molto contenuta, quando, improvvisamente, l’attrice che usciva dal supermercato e che si trovava alla mia destra, sbucava fuori tra le macchine parcheggiate accingendosi ad attraversare la strada in un punto in cui non vi erano le strisce pedonali”.
Svoltasi l’istruttoria con l’escussione di tre testi, in realtà, nessuno è stato in grado di riferire se, al momento in cui la danneggiata attraversava la strada, il semaforo fosse rosso o verde e/o se la stessa si trovasse sule strisce pedonali. Motivo per il quale, ai fini della decisione, occorre fare ricorso ai principi generali in materia di sinistri autostradali intervenuti tra un pedone ed un’autovettura e, quindi, occorre richiamare l’orientamento consolidato della Suprema Corte secondo il quale il conducente del veicolo coinvolto nel sinistro risponde, ex art. 2054 c.c. dei danni arrecati al soggetto, potendosi escludere la sua responsabilità – e di riflesso quella solidale del proprietario – solo laddove risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.
ONERE DELLA PROVA
Sussiste, pertanto, in tale ambito una vera e propria inversione dell’onere della prova che impone al conducente del veicolo investitore di provare, superando la presunzione di cui al comma primo della citata norma, di aver fatto tutto li possibile per evitare lo scontro. Peraltro, al suddetta presunzione può essere superata, in favorevole al conducente, attraverso la prova concreta dell’esclusiva responsabilità del pedone che escluda ogni apporto causale relativo al comportamento del conducente, ovvero può essere limitata quantitativamente mediante la dimostrazione del concorso causale del pedone, fermo restando, in ogni caso, il principio secondo cui l’onere della prova di un’eventuale colpa concorrente od esclusiva del pedone grava a carico del conducente, del proprietario, ovvero della compagnia assicuratrice del veicolo investitore.
Il conducente di un veicolo coinvolto nell’investimento di un pedone va, quindi, esente da responsabilità nelle sole ipotesi in cui la condotta della vittima abbia un’efficienza causale esclusiva dell’evento dannoso (e dunque una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista, né prevedibile), il che si configura quando il conducente medesimo offra in giudizio e raggiunga la prova contraria che egli, pur avendo osservato un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada e di comune prudenza e diligenza, si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile, e riesca quindi a dare prova rigorosa che non vi era, nel caso concreto, alcuna reale possibilità di evitare l’incidente.
Nel caso che ci occupa, tale prova non risulta essere stata fornita dalla convenuta, aggiungendosi, altresì, che dalle fotografie del teatro del sinistro, prodotte in atti, emerge in modo evidente che il sinistro si è verificato in un tratto di strada ubicato nel centro abitato del paese. Ed invero nelle foto si vede chiaramente che sui lati della strada vi sono diversi edifici e ai margini della carreggiata vi sono i marciapiedi, quindi non può negarsi che, in pieno centro abitato e nei pressi delle strisce pedonali, il conducente di un qualunque veicolo avrebbe dovuto prevedere l’attraversamento da parte di pedoni che potevano comparire dalle autovetture ferme nei pressi delle strisce pedonali.
Deve, dunque, affermarsi che il proprietario sia responsabile in via esclusiva del sinistro per cui è causa, essendo risultato che la condotta tenuta dalla danneggiata, sotto il profilo di colpa, fosse del tutto prevedibile ed evitabile dalla predetta autovettura, a prescindere da qualsivoglia condotta del pedone.
Sussistono, pertanto, tutti gli estremi per l’accoglimento della domanda avanzata contro ai convenuti in qualità, rispettivamente, di proprietario ed assicuratore dell’autovettura danneggiante.