A volte il relax può pesare … troppo.
Con ordinanza del 5 agosto 2025, il Tribunale di Gorizia si è pronunciato su un interessante caso condominiale riguardante l’installazione, su un lastrico solare di proprietà esclusiva, di una vasca idromassaggio con pedana e pergolato, ritenuta dal condomino sottostante potenzialmente pericolosa per la stabilità della struttura.
L’azione giudiziaria: danno temuto e rischio statico
Il ricorrente, proprietario dell’appartamento al piano inferiore, ha agito ai sensi dell’art. 1172 c.c. (azione di danno temuto), chiedendo la rimozione dei manufatti e richiamando il rischio di crollo del solaio a causa del peso eccessivo delle opere.
Ha inoltre denunciato modifiche ai camini condominiali che, a suo dire, avrebbero potuto ridurre il tiraggio delle canne fumarie.
La resistente, proprietaria del lastrico, si è difesa sostenendo la regolarità dei lavori, la conformità tecnica e il rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni.
Nel corso del procedimento, incardinato in sede cautelare, il giudice ha nominato un CTU per verificare sia la staticità del solaio sia l’impatto delle modifiche sui camini.
La decisione del giudice: pericolo grave e prossimo
Dalla perizia è emerso che il lastrico ospitava un secondo solaio, indipendente da quello strutturale, sul quale poggiavano la vasca e la pedana: una configurazione che determinava carichi superiori ai limiti di sicurezza previsti.
Il Tribunale ha ritenuto sussistente il “pericolo grave e prossimo” richiesto dall’art. 1172 c.c., disponendo l’ordine di rimozione della vasca idromassaggio e della pedana.
La decisione ribadisce un principio ormai consolidato: anche quando il lastrico solare è di proprietà esclusiva, l’esercizio del diritto deve rimanere compatibile con la sicurezza e la stabilità delle strutture comuni e sottostanti.
L’azione ex art. 1172 c.c. rappresenta dunque uno strumento efficace per prevenire danni imminenti e garantire la tutela cautelare del diritto di proprietà.
11.11.2025