Un Condominio veniva citato in giudizio per l’annullamento delle delibere di autorizzazione dispese straordinarie per le quali, secondo l’attrice, mancavano elementi essenziali.
L’assemblea aveva infatti deliberato di incaricare un geometra allo svolgimento delle indagini di fattibilità per le pratiche necessarie ad accedere al bonus 110% e alla scelta del general contractor, con una spesa di circa 600/700 euro per ogni unità immobiliare.
Tuttavia, non era stato indicato il criterio di ripartizione, mancava l’informativa ai condomini per assoluta indeterminatezza dell’ordine del giorno dell’assemblea e mancava la costituzione del fondo obbligatorio ai sensi dell’art. 1135, comma 1, n. 4, c.c.
Il Tribunale ritiene fondata l’impugnazione.
La mancanza degli elementi essenziali comporta infatti la nullità della delibera assembleare, come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare, la mancata costituzione del fondo speciale obbligatorio conferma la nullità della deliberazione.
La ratio della previsione di cui all’art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., di carattere imperativo, è quella di garantire sia il terzo creditore che i condomini in caso di lavori straordinari.
In assenza della creazione anticipata di un fondo per le spese, la delibera di approvazione di opere di manutenzione straordinaria dell’edificio condominiale è dunque nulla.
Inutile per il Condominio resistente affermare che la costituzione del fondo non era necessaria perché nessun contratto di appalto era stato presentato o stipulato.
Il fondo va costituito «anche per gli step preliminari al contratto di appalto, se ed in quanto comportino una spesa, come nel caso di specie».