L’impresa appaltatrice che, senza giustificati e provati motivi, sia inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte con il condominio, è tenuta alla restituzione delle somme ricevute e al rimborso degli oneri tecnici.
È quanto stabilito dal Tribunale di Torino in un’interessante sentenza, pubblicata lo scorso 2 ottobre.
Nel caso in esame un condominio aveva incaricato una società di realizzare le opere approvate in relazione al bonus facciata al 90%, con sconto in fattura e detrazione fiscale.
In conformità a quanto previsto nel contratto, il condominio aveva corrisposto alla ditta appaltatrice somme corrispondenti al 10% del valore dell’importo dei lavori e sostenuto i costi per l’asseverazione della congruità delle spese, per la stesura del computo metrico e per il visto di conformità.
Ciononostante, l’impresa non aveva provveduto ad iniziare i lavori.
A nulla era valsa la diffida con la quale il condominio aveva intimato alla società appaltatrice di iniziare i lavori entro un congruo termine, né la richiesta di ottenere il cronoprogramma e l’asseverazione sulla congruità dei costi.
Dopo aver deliberato e comunicato all’impresa il recesso dal contratto, il condominio si era dunque rivolto al Tribunale competente richiedendo la condanna dell’appaltatore alla restituzione delle somme incassate, gli interessi nonché il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento del contratto, pari ai costi sostenuti e alle penali da ritardo.
Ebbene, all’esito della discussione orale, il Tribunale di Torino ha accolto la domanda del condominio limitatamente alla richiesta di condanna alla restituzione degli importi anticipati, degli interessi e delle spese per gli oneri tecnici sostenuti, rilevando come fosse onere della convenuta provare l’esatto adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte; onere non assolto considerando la mancata costituzione in giudizio.
È stata invece respinta la domanda relativa alla condanna del pagamento di una somma a titolo di penali da ritardo, riferendosi la stessa, ad avviso del Giudicate, ad un periodo antecedente al termine pattuito per l’ultimazione dei lavori e all’esercizio del recesso da parte del committente.