28.05.2024 Icon

Aliud pro alio e mancanza di qualità nel contratto di compravendita

Come noto, l’aliud pro alio in materia di compravendita si verifica quando il bene venduto in concreto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenente ad un genere diverso e funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione della res venduta e, quindi, a fornire l’utilità richiesta ovvero quando lo stesso manchi delle qualità minimali necessarie il suo impiego.

Nel caso oggi affrontato la società Alfa conveniva in giudizio la società Beta per aver inadempiuto all’obbligo di fornitura di materia edile (nella specie calcestruzzo), acquistato per la realizzazione della pavimentazione di uno stabilimento industriale, poiché il prodotto fornito si era rivelato non idoneo all’uso previsto, avendo provocato delle fratture alla pavimentazione.

Parte attrice, dunque, chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti. Il Tribunale accoglieva la domanda e accertava l’inadempimento di Beta, con conseguente risarcimento del danno, poiché la vendita di calcestruzzo di minore resistenza era da qualificarsi come vendita di aliud pro alio.

La società Beta impugnava la sentenza e contestava la qualificazione di vendita di aliud pro alio nonché il criterio di liquidazione del danno. La Corte d’appello, sulla base delle CTU svolte, affermava che il tipo di calcestruzzo non corrispondeva a quello commissionato ed avendo minore capacità di resistenza era inidoneo all’uso convenuto venendo a configurare proprio una vendita di aliud pro alio.

Beta, ancora soccombente, proponeva ricorso per cassazione.

La Suprema Corte, con sentenza del 14 maggio 2024, n. 13214, accoglieva il ricorso affermando il seguente principio di diritto: “sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all’azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell’art. 1453 c.c., qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l’utilità presagita”.

Precisamente la Cassazione ha ripercorso la fattispecie dei vizi della compravendita, evidenziando come il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.), presupponendo l’appartenenza della cosa al genere pattuito, differiscono dalla consegna di aliud pro alio, che si determina quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti.

In particolare, si ricade nel campo dei vizi redibitori, con riferimento alla cosa consegnata, qualora questa presenti imperfezioni che la rendano inidonea all’uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Si ha, invece, mancanza di qualità essenziali quando, in ragione delle alterazioni subite, la cosa appartenga ad un tipo o ad una specie diversa da quella pattuita, pur rimanendo nell’ambito dello stesso genere. Al contrario, l’aliud pro alio sussiste qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l’utilità presagita.

In questo senso, prosegue la Corte, la vendita di aliud pro alio, la quale dà luogo ad un’ordinaria azione di risoluzione contrattuale, presuppone che la causa concreta che aveva giustificato l’atto traslativo non sia realizzabile in modo irrimediabile, tanto da pregiudicare la stessa identità della cosa acquistata (e i connessi interessi sottesi al programma negoziale), e non già che vi sia la mera carenza di requisiti sanabili, non costituenti un elemento di identificazione del bene e senza un definitivo pregiudizio della idoneità rispetto alla categoria merceologica cui il compratore intendeva destinare la cosa.

Autore Pasquale Parisi

Associate

Milano

p.parisi@lascalaw.com

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