03.03.2023 Icon

È essenziale il termine previsto nel contratto estimatorio?

La Cassazione è ritornata ad affrontare la spinosa questione relativa alla natura giuridica del termine previsto nel contratto estimatorio, stabilendo che lo stesso, ove fissato dalle parti, deve considerarsi essenziale.

Tra i contratti più utilizzati tra i fornitori di periodici, giornali, prodotti editoriali a scadenza e articoli di moda, il contratto estimatorio ben si adatta alle esigenze di molteplici settori commerciali che quotidianamente si espongono al rischio di non vendere tutta la merce ordinata. 

Proprio al fine di venire incontro alla mancanza di interesse di trattenere i prodotti invenduti, l’art. 1556 del codice civile stabilisce che le parti, a fronte della consegna di una o più cose mobili, possano prevedere la possibilità di scegliere se pagare il prezzo o restituire le cose nel termine stabilito. 

In uno schema contrattuale di tal specie, è fondamentale però comprendere se il termine previsto per la consegna delle cose debba considerarsi essenziale, viste le implicazioni in termini di inadempimento. 

Invero, solo considerando il termine per la consegna essenziale, si stabilisce il momento a partire dal quale il pagamento del prezzo diviene esigibile. 

Nel caso in esame una società aveva richiesto l’emissione di un decreto ingiuntivo contro una propria cliente per il pagamento del corrispettivo dovuto a seguito della fornitura di pubblicazioni editoriali che non erano state rese nel termine di sessanta giorni stabilito nella lettera commerciale.

Avverso il decreto aveva proposto opposizione la società ingiunta esponendo che il termine contrattualmente previsto per il reso della merce non potesse considerarsi essenziale. 

Una tesi non condivisa dal Tribunale adito ma accolta dalla Corte d’Appello competente la quale aveva invece ritenuto che il termine previsto dalle parti non avesse i connotati di un termine essenziale. 

A dirimere la questione è poi intervenuta la Cassazione che, facendo luce sul punto, ha osservato come “l’art. 1556 c.c. chiarisce che l’obbligazione principale dell’accipiens consiste nel pagamento del prezzo delle res traditae. Egli gode tuttavia della facoltà positivamente sancita di estinguere il contratto restituendo le cose al tradens entro il termine prestabilito. Decorso l’evocato termine viene meno la suddetta facoltà, con il consequenziale consolidamento dell’anzidetta obbligazione corrispettiva. In pratica, il tradens mantiene la proprietà delle merci finché il consegnatario non le abbia alienate, o – in assenza del negozio dispositivo esterno – fino a quando non acquisti egli stesso il ius in re pagando l’aestimatioSi intende da tale quadro che il termine è essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto, ciò che non è essenziale è che sia fissato dalle parti”. 

Dunque, ove le parti abbiano stabilito una data entro la quale il consegnatario debba restituire la cosa, la stessa deve necessariamente essere qualificata come di decadenza quanto all’esercizio delle facoltà di restituzione; conseguentemente, nel caso di inutile decorso del termine, il consegnatario resta obbligato a pagare il prezzo. 

Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, la Suprema Corte ha dunque invitato la Corte d’appello competente, in diversa composizione, a riesaminare il caso attenendosi al seguente principio di diritto “benché non sia elemento essenziale del contratto estimatorio la fissazione di un termine per la facoltà di restituzione delle cose mobili consegnate, ove tale termine sia stabilito dalle parti esso ha natura di termine essenziale per l’esercizio della detta facoltà, dovendo tale termine essere stabilito dal giudice in mancanza di determinazione convenzionale o di usi”. 

Autore Federica Vitucci

Associate

Milano

f.vitucci@lascalaw.com

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