07.03.2023 Icon

Diritto all’oblio e giornali online: quando scatta il risarcimento?

Il  Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (GDPR) ha introdotto, tra le molte novità, il diritto all’oblio, noto anche come “diritto ad essere dimenticati”, che consente all’interessato di ottenere dal titolare del trattamento, in presenza di determinate condizioni enunciate all’art. 17 del GDPR, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.

Tale norma si pone in netta correlazione con le previsioni dell’art. 25 della Legge 134/2021 (c.d. riforma del processo penale), che ha introdotto – per quanto qui di interesse – la possibilità di ottenere un provvedimento di “deindicizzazione”, ovvero cancellazione di tutti i contenuti web relativi ai casi che si concludono con archiviazione, assoluzione o non luogo a procedere.

Ed è proprio quello che è accaduto a Tizio, che ha agito nei confronti di una testata giornalistica online per ottenere la cancellazione dal proprio sito di un articolo ivi pubblicato relativo ad un procedimento penale avviato nei suoi confronti, ovvero la rettifica della notizia precisando che Tizio era stato assolto per non aver commesso il fatto.

Il Tribunale, posto che il giornale aveva nelle more rimosso l’articolo dal proprio archivio web, dichiarava la cessazione della materia del contendere.

Tizio, non contento del decisum di primo grado, proponeva appello, sostenendo peraltro che l’articolo pubblicato, risalente al 2003, aveva contenuto diffamatorio.

La Corte d’appello, esclusa la sussistenza della diffamazione, si allineava alla pronuncia del giudice di prime cure, affermando che, in punto di aggiornamento della notizia la testata giornalistica si era prontamente attivata non solo per assicurare l’eliminazione dell’articolo, ma anche pubblicando un ulteriore articolo avente ad oggetto le sentenze assolutorie. E neppure era possibile aspettarsi che la testata giornalistica sia gravata dall’onere di seguire in via autonoma gli sviluppi delle notizie fornite, specie a distanza di così tanto tempo.

La vicenda veniva portata all’attenzione della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 6116 dell’1 marzo 2023, ha affermato il seguente principio: “la persistenza nel sito web di una testata giornalistica della risalente notizia del coinvolgimento di un soggetto in un procedimento penale – pubblicata nell’esercizio legittimo del diritto di cronaca, ma non aggiornata con i dati relativi all’esito di tale procedimento – non integra, di per sé, un illecito idoneo a generare una pretesa risarcitoria; tuttavia, il soggetto cui la notizia si riferisce ha diritto ad attivarsi per chiederne l’aggiornamento o la rimozione, con la conseguenza che l’ingiustificato rifiuto o ritardo da parte del titolare del sito è idoneo a comportare il risarcimento del danno patito successivamente alla richiesta (fermo l’onere di allegazione e prova del pregiudizio da parte dell’interessato)“.

È stata quindi esclusa la sussistenza di un obbligo in capo al giornale di costante aggiornamento della notizia o di rimozione della stessa una volta che sia trascorso un determinato lasso di tempo, costituendo ciò un onere troppo gravoso – se non impossibile – da rispettare. Diverso sarebbe il caso in cui, a fronte della richiesta di rimuovere ovvero aggiornare il contenuto della notizia, la testata opponesse un rifiuto ingiustificato. Tale condotta sarebbe lesiva dei diritti a tutela della riservatezza e dell’immagine dell’interessato, potendo quindi agire per ottenere il risarcimento del danno.

Autore Pasquale Parisi

Associate

Milano

p.parisi@lascalaw.com

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