08.09.2017 Icon

Addizionale IRES per gli enti creditizi e finanziari

L’introduzione nell’ordinamento tributario dell’addizionale IRES per gli enti creditizi e finanziari è finalizzata a prevenire gli effetti distorsivi che il calo dell’aliquota IRES avrebbe determinato sul patrimonio di vigilanza di tali intermediari. La disciplina del nuovo tributo necessita di opportuni approfondimenti in merito: ai profili soggettivi; alla debenza    o meno degli acconti per il periodo d’imposta 2017; al riporto delle perdite fiscali IRES. Infine, l’introduzione di un tributo ad hoc per una specifica categoria di contribuenti richiede un’analisi di conformità al principio costituzionale dell’uguaglianza. A tale riguardo, la sentenza, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima  l’addizionale  IRES per il settore petrolifero e dell’energia  elettrica  (“Robin  Hood  Tax”),  fornisce utili spunti per la riflessione.

La Legge di stabilità 2016, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, ha ridotto di 3,5 punti percentuali l’aliquota ordinaria dell’IRES, che così è passata dal 27,5 al 24%.

Da un punto di vista contabile, la riduzione di aliquota IRES ha determinato, per la generalità dei contribuenti, la necessità di svalutare   lo stock di imposte anticipate  contabilizzate.

Per le imprese del settore bancario e creditizio, l’obbligo di adeguare il valore dello stock d’imposte anticipate avrebbe dato luogo ad  un  impatto negativo sul bilancio 2015 e sull’entità del patrimonio di  vigilanza. Tale settore, infatti, è caratterizzato dal rilevante ammontare delle “attività per imposte anticipate” (Deferred Tax Asset – d’ora innanzi “DTA”) conseguenti alle dinamiche applicative delle norme che si sono succedute in tema di determinazione della base imponibile IRES  ed IRAP. In particolare: (i) da un lato, al regime di deducibilità differita delle svalutazioni su crediti verso la clientela sia ai fini IRES che ai fini IRAP; (ii) dall’altro, dall’affrancamento dei maggiori valori iscritti in bilancio in occasione  di operazioni fiscalmente neutre, verso il pagamento di un’imposta sostitutiva. Pertanto, a carico degli “enti creditizi e finanziari” è stata introdotta un’addizionale IRES del 3,5% al fine di mantenere inalterata l’imposizione complessiva al 27,5% evitando così di dover contabilizzare le svalutazioni delle DTA. L’incidenza  dell’addizionale è stata attenuata dalla modifica apportata    al   regime di deducibilità degli interessi passivi che, sempre dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2017,     concorreranno integralmente alla formazione delle basi imponibili IRES ed IRAP, anziché nel limite del 96% del loro ammontare.

Profili soggettivi

La norma in esame testualmente dispone: “Per gli enti creditizi e finanziari di cui al Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, escluse le società di gestione dei fondi comuni dinvestimento di cui al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e per la Banca dItalia, laliquota di cui all’art. 77 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 3,5 punti percentuali”.

In base ad un’interpretazione letterale di tale norma, si evince che (i) il regolatore (Bankit) rientra nel campo di applicazione dell’addizionale, mentre ne sono esclusi (ii) le società di gestione del risparmio, esplicitamente, e (iii) le società di assicurazione, implicitamente.

Il legislatore dell’addizionale in esame, nell’individuare i soggetti passivi dell’addizionale IRES in esame, contiene un esplicito riferimento alla categoria degli “enti creditizi e finanziari” di cui al  D.Lgs.  n. 87/1992, norma abrogata ad opera del D.Lgs. n.136/2015. Pertanto, è necessario comprendere se il Decreto abrogato abbia caratteri di ultrattività (rinvio statico), oppure, se lo stesso debba essere “reinterpretato” sulla base del coordinamento dell’evoluzione normativa (rinvio dinamico).

Addizionale IRES per enti creditizi e finanziari

La Legge di stabilità 2016, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, ha ridotto di 3,5 punti percentuali l’aliquota ordinaria dell’IRES, che così è passata dal 27,5 al 24%. La riduzione    di aliquota IRES ha determinato, per la generalità dei contribuenti, la necessità di svalutare gli stock di  imposte  anticipate  contabilizzati. Per le imprese del settore bancario e creditizio, l’obbligo di adeguare   il valore dello stock d’imposte anticipate avrebbe determinato  un  impatto negativo sul bilancio 2015 e sull’entità del patrimonio di vigilanza. Tale settore, infatti, è caratterizzato dal rilevante ammontare delle attività per imposte anticipate (DTA) conseguenti alle dinamiche applicative    delle    norme che si sono succedute in tema di determinazione della base imponibile IRES ed IRAP. Pertanto, a carico degli enti creditizi e finanziari, è stata introdotta un’addizionale IRES   del 3,5%, al fine di mantenere inalterata l’imposizione complessiva al 27,5%, evitando così di dover contabilizzare le svalutazioni delle DTA. A tale riguardo, si evidenzia che, in sede di relazione tecnica, per la determinazione delle stime di gettito della  nuova  addizionale  IRES  sono stati utilizzati modelli di simulazione IRES ed IRAP applicati alle dichiarazioni dei redditi già presentate dai contribuenti rientranti nella categoria degli enti creditizi e finanziari, come individuati dall’abrogato D.Lgs. n. 87/1992 (rinvio  statico).

L’ordinamento vigente non tipicizza più la categoria degli enti creditizi e finanziari, bensì la più ampia categoria degli “intermediari”. Ai fini in esame, oltre ai soggetti ai quali la disciplina in esame non si applica per espressa (od indiretta) previsione normativa, quali le SGR e le società    di assicurazione, risulterebbero  esclusi  dall’applicazione  dell’addizionale IRES quei soggetti che pur esercitando un’attività oggettivamente finanziaria non possono essere oggi qualificati come “intermediari  finanziari”, ossia:

  • i soggetti che esercitano attività di concessione di finanziamenti non nei confronti del pubblico;
  1. – le società di cartolarizzazione (SPV) di cui alla Legge 130/1999, espunte dall’elenco previsto dal sopra citato art. 106  T.U.B.  per  confluire in un apposito elenco delle società veicolo, tenuto da Bankitalia non soggetto ad obblighi di vigilanza ma sono ad obblighi di segnalazione di natura solo statistica. Non rientrano tra tali soggetti le SPV cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie garantite (c.d. covered bond), che, pertanto, sono soggetti all’addizionale in questione;
  1. – i soggetti che non esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività creditizia o finanziaria.

Soggetti passivi dell’addizionale IRES

Il legislatore, nell’individuare i soggetti passivi dell’addizionale IRES, contiene un esplicito riferimento alla categoria degli “enti creditizi e finanziari” di cui al D.Lgs. n. 87/1992, norma abrogata ad opera del D.Lgs. n. 136/2015. Pertanto, è necessario comprendere se il Decreto abrogato abbia caratteri di ultrattività (rinvio statico), oppure,  se  lo  stesso debba essere “reinterpretato” sulla base del coordinamento dell’evoluzione normativa (rinvio dinamico). Si ritiene che, per  individuare l’ambito soggettivo del tributo in esame, occorra partire dall’elenco dei soggetti passivi dell’addizionale  straordinaria dell’8,5% dell’IRES per gli enti creditizi e finanziari, coordinandolo opportunamente con le modifiche normative che si sono succedute.

A tale ultimo riguardo, l’abrogato D.Lgs. n. 87/1992 declinava il paradigma della prevalenza dell’attività di detenzione o gestione di partecipazioni, facendo riferimento ai dati degli ultimi due bilanci approvati, concernenti gli elementi dell’attivo di natura finanziaria ed i relativi proventi. Con l’abrogazione del D.Lgs. n. 87/1992, tale paradigma non trova più una definizione nel testo della legge; a tale riguardo, potrebbe soccorre la prassi dell’Agenzia delle entrate, emanata con riferimento alla disciplina di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti finanziari ed in particolare: “delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria”. In tale sede, l’Agenzia ha precisato che: “detto esercizio prevalente risulti verificato quando il valore  contabile  delle  partecipazioni in società ‘industriali’ risultante dal bilancio di esercizio ecceda il 50% del totale dell’attivo patrimoniale. Ricorrendo tale ultimo requisito, la holding – da considerarsi ‘industriale’ ai limitati fini dell’applicazione della norma in esame – sarà tenuta ad applicare la disciplina generale dell’art. 96 del  T.U.I.R.”.

In base alle osservazioni che precedono si ritiene che, per individuare l’ambito soggettivo del tributo in esame, occorra partire dall’elenco dei soggetti passivi dell’addizionale straordinaria dell’8,5%  dell’imposta sul reddito delle società per gli enti creditizi e finanziari, coordinandolo opportunamente con le modifiche normative che si sono  succedute. Così operando, dovrebbero essere soggetti all’addizionale in esame i soggetti  che seguono:

  • – banche;
  • – società finanziarie capogruppo di gruppi bancari iscritti nell’albo;
  • – società di intermediazione mobiliare (“SIM”) di cui alla Legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  • – soggetti, di cui ai titoli V, V-bis  e V-ter  del D.Lgs. 1°settembre 1993, 385 (Testo  Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – “T.U.B.”).  A questo proposito, si ritiene che il richiamo al T.U.B.  debba intendersi   al testo vigente della norma, comprendendo così tra i soggetti  passivi dell’addizionale in esame: (i) gli intermediari finanziari tenuti ad iscriversi all’albo presso la Banca d’Italia, di cui all’art. 106 T.U.B. Rientrano tra tali soggetti quelli che esercitano  nei  confronti  del  pubblico l’attività di concessione di finanziamenti, nonché in aggiunta  altre attività accessorie, quali servizi di pagamento, servizi di  investimento ed altre connesse o strumentali alle precedenti.Tra tali soggetti, non rientrano le società fiduciarie, che sotto il  profilo  formale  sono  iscritte  in  una  sezione  separata  dell’albo  dall’art.  106 T.U.B. e non nell’albo ordinario previsto dalla norma citata e, sotto il profilo sostanziale, non presentano lo stock di DTA fisiologico per gli    enti creditizi e finanziari. Infine, devono considerarsi incluse tra  i  soggetti passivi dell’addizionale anche le SPV cessionarie per la  garanzia di covered bond; (ii) gli istituti di moneta elettronica iscritti all’albo di cui all’art. 114-quater, T.U.B.; (iii) gli istituti  di  pagamento iscritti all’albo di cui all’art. 114-septies  T.U.B.;
  • – società esercenti in via esclusiva o prevalente altre attività finanziarie indicate nell’art. 59, comma 1, lett. b), del U.B. ai sensi del quale si considerano finanziari i soggetti esercenti:
  1. a) attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d’Italia in conformità alle delibere del CICR;
  2. b) una o più delle attività previste dall’art. 1, comma 2, lett. f), numeri da 2 a 12, e 15 del medesimo  U.B.;
  3. c) attività di cui all’ 1, comma 1, lett. n), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Non dovrebbero risultare soggetti al nuovo tributo le “società di partecipazione mista” e le “società strumentali” che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell’attività delle società del gruppo, comprese quelle consistenti nella proprietà e nell’amministrazione di immobili e nella gestione di servizi, anche informatici.

Profili oggettivi Base imponibile

La base imponibile dell’addizionale è la medesima del tributo ordinario;  ai fini del consolidato fiscale e del regime fiscale della trasparenza è stabilito che l’aliquota incrementale dovrà comunque essere applicata autonomamente su base individuale, non confluendo nella tassazione globale della fiscal unit.

L’esame di questo meccanismo di tassazione richiede un’analisi comparata con le norme che hanno introdotto: (i) l’addizionale per il settore petrolifero e dell’energia elettrica (Robin Hood Tax –  d’ora  innanzi RHT) e (ii) l’addizionale una tantum gravante sui settori bancario e assicurativo per il solo esercizio 2013.

La RHT costituiva una maggiorazione “a regime” dell’aliquota IRES ordinaria, tanto da condividerne la base imponibile che, quindi, beneficiava dello scomputo delle ritenute, dei crediti d’imposta,  dei  crediti per imposte estere, delle perdite pregresse e delle altre eccedenze. Ciò nonostante l’Agenzia, data la particolare autonomia del tributo ai fini del consolidato, ha considerato l’addizionale come un tributo   parallelo ma autonomo rispetto all’IRES ordinaria. Da ciò conseguivano effetti peculiari, con riferimento alle modalità di recupero delle eccedenze del tributo, infatti:

  • – la compensazione tra i due tributi: “non si qualifica come ‘verticale’, ma come orizzontale, da effettuare con i limiti e le modalità previsti dalla  normativa vigente”;
  • – l’eventuale credito derivante dall’addizionale non poteva  essere ceduto all’interno del  gruppo.

Versamento  degli acconti

L’autonomia del tributo ha efficacia anche ai fini del versamento degli acconti dell’addizionale. In linea generale, per i soggetti con l’esercizio coincidente con l’anno solare, l’addizionale entra in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, pertanto:

  • gli acconti d’imposta 2017, calcolati con il metodo storico, non dovrebbero essere versati. Infatti, data l’autonomia del tributo di nuova introduzione, rispetto all’IRES manca il riferimento all’imposta del  periodo d’imposta precedente, come base di calcolo dell’acconto;
  • per gli acconti calcolati con il metodo previsionale, si richiama quanto già specificato da Assonime in merito agli acconti da  versare  ai  fini della RHT per l’esercizio d’introduzione del tributo:  “leventuale  adozione di tale metodo ai fini dellIRES per il versamento della prima rata dellacconto non possa di per sé ritenersi vincolante anche ai fini delladdizionale”, ciò in base ai caratteri di autonomia del tributo.
  • Rilevanza fiscale delle  perdite

L’addizionale in esame, come antecedentemente la RHT e l’addizionale dell’8,5% applicata per il 2013 agli intermediari e finanziari, è connotata come tributo autonomo, ai fini del regime del consolidato fiscale ed a quello della trasparenza. Tale tributo rimane però intimamente collegato con l’IRES ordinaria, tanto da condividerne medesima base imponibile. Sulla base di tale premessa, l’Agenzia delle entrate, in merito alla RHT, aveva precisato   che:   “Lutilizzo    di   perdite   pregresse   comporta labbattimento sia della base imponibile dellIRES che delladdizionale,   in conformità a quanto disposto nell’art. 84 del T.U.I.R.”.

In una logica sistematica, ci si attende che tale approccio possa essere confermato dall’Agenzia delle entrate anche con riferimento all’addizionale in esame. In tal caso, l’apporto di perdite al consolidato alla fiscal unit darebbe  luogo:

  • – alla remunerazione al 24% delle perdite attribuite al consolidato, o credito al 24% in caso di mancata compensazione con imponibili del consolidato;
  • – dalla riportabilità a nuovo delle perdite anche in sede di determinazione della base imponibile dell’addizionale, generando così imposte differite attive pari al 3,5%.

La possibilità di utilizzare la perdita fiscale prodotta individualmente ed apportata al consolidato per abbattere l’imponibile individuale soggetto all’addizionale nei periodi successivi va, peraltro, coordinata con la disciplina che prevede la trasformazione della perdita fiscale stessa in credito d’imposta, relativamente alla quota della stessa generata dal reversal di differenze di valore che originano DTA “qualificate” a tale fine.

Profili di costituzionalità della nuova addizionale

In linea generale, dall’introduzione di un tributo ad  hoc  per  una  specifica categoria di contribuenti, consegue la necessità d’individuare eventuali distorsioni dell’ordinamento costituzionale, in  termini  di  rispetto del principio eguaglianza  tributaria.

Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, il paradigma di   tale principio si risolve nell’affermazione che a situazioni tributarie identiche deve corrispondere un trattamento fiscale identico, e a situazioni tributarie diverse deve corrispondere un trattamento fiscale diverso (salvi i margini di scelta politica su cosa accostare e cosa distinguere).

Scegliere cosa sia identico o cosa sia diverso costituisce, però, la quintessenza della valutazione politica: tutto sommato, voler tassare in modo più gravoso i redditi delle banche, ma anche quelli dei  loro  azionisti (investitori istituzionali, piccoli risparmiatori, ecc.), potrebbe essere ritenuta una legittima opzione legislativa, salve valutazioni di merito socioeconomiche che non spettano alla Corte costituzionale.

È il legislatore, insomma, a decidere chi “è uguale” e chi lo è di meno, con l’unico vincolo dell’irrazionalità, della contraddittorietà, dell’irragionevolezza, ecc. Sarebbe da chiedersi in che misura esistono fondamenti costituzionali al  divieto  di  tassare  maggiormente un settore rispetto ad altri. Trattando, cioè, in modo diversificato una stessa manifestazione di capacità contributiva, traslando nel mondo  delle imposte sui redditi una diversificazione settoriale già presente, ad esempio, nelle aliquote IVA. Come se, ad esempio, il settore alimentare potesse scontare una aliquota IRES agevolata, l’alberghiero quella ordinaria e il petrolifero, o estrattivo, una più onerosa.

In base a questa declinazione del principio di eguaglianza, la Corte costituzionale è intervenuta solo quando la diversità di trattamento tributario è risultata apertamente irrazionale, creando dei trattamenti fiscali sperequanti, senza alcuna motivazione alla base, che alla fine risultavano essere discriminatori. Invece, la  Corte  ha  già riconosciuto che rientra nella discrezionalità del legislatore la previsione di aliquote differenziate per settori produttivi e per tipologie di soggetti, dichiarando manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’aumento in via transitoria dell’IRAPa carico di istituti finanziari e imprese di assicurazioni.

Ai fini del tributo in esame, il circoscritto ambito soggettivo  di applicazione dell’addizionale (i.e. settore finanziario), e la natura di misura permanente ed incondizionata della  stessa,  potrebbero  costituire il presupposto di eventuali censure da parte della Corte costituzionale. Si pensi ad una banca neocostituita nel  2016,  ovvero, ad una banca che abbia convertito tutte le proprie  DTA  in  crediti, esse saranno comunque costrette ad assolvere l’IRES al 27,5%   e non il 24%, pur non avendo DTA da “salvaguardare”. Ciò, ulteriormente, integrerebbe un concreto ostacolo all’ingresso di nuovi operatori  sul mercato.

Possibilità  di censura da parte della Corte  costituzionale

Il circoscritto ambito soggettivo di  applicazione  dell’addizionale  IRES (i.e. settore finanziario), e la natura di misura permanente e incondizionata della stessa, potrebbero costituire il presupposto di eventuali censure da parte della Corte costituzionale. Si pensi ad una banca neocostituita nel 2016, ovvero, ad una banca  che  abbia convertito tutte le proprie DTA in crediti; esse saranno comunque costrette ad assolvere l’IRES al 27,5% e non al 24%, pur non avendo DTA da “salvaguardare”. Ciò, ulteriormente, integrerebbe un concreto ostacolo all’ingresso di nuovi operatori sul mercato.

L’analisi degli effetti dell’introduzione dell’addizionale in esame nell’ordinamento, devono essere valutati con un  esame  comparato  della sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la RHT.

In questa sede, si evidenziano alcuni passaggi di tale sentenza che sembrano degni di nota, nell’analisi del nuovo tributo:

  1. “Ogni diversificazione del regime tributario, per aree economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitrarie discriminazione”. (…) La possibilità di imposizioni differenziate deve pur sempre ancorarsi ad un’adeguata giustificazione obiettiva, la quale deve essere coerentemente proporzionalmente  e  ragionevolmente tradotta nella struttura dellimposta (…). Sotto questo punto di vista, il nuovo tributo non pare che  introduca  distorsioni  rispetto all’ordinamento costituzionale in quanto, la ratio della norma,  che si pone l’obiettivo di preservare il patrimonio di vigilanza degli enti creditizi e finanziari da eventuali svalutazioni delle DTA,  non risponde   ad una mera esigenza di gettito, e pare fornire quella “giustificazione obiettiva” a cui la sentenza fa  riferimento;
  2. “La giurisprudenza di questa Corte è costante nel giustificare temporanei interventi impositivi differenziati, volti a richiedere un particolare contributo solidaristico a soggetti privilegiati, in circostanze eccezionali”. La Corte, nel valutare principio di uguaglianza, adotta un “approccio tendenziale”, ossia giustifica temporanee violazioni del principio che devono però essere riassorbite nel lungo periodo. Da questo punto di vista, il nuovo tributo rischia di poter essere dichiarato incostituzionale, dal momento che introduce una soluzione di sistema ad  una  problematica  che  ha  natura    A  tale  fine sarebbe stato opportuno, collegare l’agevolazione in esame con l’orizzonte temporale determinato dall’ordinamento ai fini dell’integrale  assorbimento delle DTA connesse alla deducibilità delle svalutazioni e perdite su  crediti degli enti creditizi  e finanziari, previsto per il  2025.

Daniele Majorana – d.majorana@lascalaw.com

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