20.05.2019 Icon

Metodo Panzironi: vivere 120 anni…sulla pelle degli altri

Introduzione

La parabola da guru della medicina alternativa del Sig. Adriano Panzironi si sta concludendo nel più prevedibile dei modi. Iniziata con la pubblicazione del solito libro “rivelazione” (Vivere 120 anni, le verità che nessuno vuol raccontarti) e folle adoranti di seguaci, siamo arrivati alle teorie del complotto (contro di lui ovviamente) e al triste esito nelle aule di giustizia.

L’ultima vicenda che lo riguarda è un provvedimento del Ministero della Salute che gli comanda di pubblicare un crumble in tutte le sue trasmissioni che avverte i telespettatori che «secondo il parere del Consiglio superiore della sanità il metodo Life 120 si basa su argomentazioni non supportate da evidenze scientifiche e incorre in imprecisioni ed errori gravi». Magra misura se nel contempo, sopra al crumble, il nostro, con la complicità di medici e pubblico assai discutibili, lascia intendere il contrario.

Più incisivi invece sono stati i provvedimenti sanzionatori adottati dall’Antitrust e dall’Agcom a settembre e marzo scorsi.

Il procedimento AGCM (Antitrust)

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato[1], con suo Provvedimento n. 27325 del 13 settembre 2018, per i diversi illeciti accertati ha condannato il Sig. Panzironi e le sue società Life 120 Italia S.r.l.s. e Welcome Time Elevator S.r.l. al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di Euro 476.000.

In particolare le condotte sanzionate sono due.

False attestazioni

Innanzi tutto il Panzironi ha rappresentato i prodotti della linea Life 120 attribuendo ad essi caratteristiche false. Si potrebbe dire, dalla medicina alla cucina: combattere il cancro, il Pakinson e l’Alzheimer con curcuma e tè verde, il diabete e l’impotenza con cannella e corteccia di magnolia, trombosi e depressione con i chiodi di garofano.

Ebbene, ai sensi dell’artt. 20 e ss. del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (il c.d. Codice del Consumo), sono vietate le pratiche commerciali scorrette, e in particolare quelle ingannevoli, ovvero consistenti in affermazioni non rispondenti al vero in ordine alla natura, alle proprietà o agli effetti curativi di un prodotto in quanto «idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico […] di consumatori […] particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità».

Fermo restando quanto precede, va aggiunto che, quale che sia la vera efficacia dei prodotti Live 120 e indipendentemente dall’esistenza di qualsiasi studio o ricerca al riguardo (fin troppo facili da produrre à la carte), la vigente normativa preclude in radice ai professionisti «di attribuire agli integratori nella comunicazione pubblicitaria presunte proprietà terapeutiche»[2].

Comunicazione commerciale occulta

Il Panzironi ha sistematicamente e scientemente presentato sé stesso nella veste di giornalista e non di imprenditore e imbonitore. La percezione dello spettatore – almeno con riguardo alla platea televisiva meno attrezzata a cogliere le sottili differenze di ruolo, peraltro opportunamente sfumate dal conduttore e dagli ospiti in studio – è che Adriano Panzironi, anziché promuovere la vendita di integratori alimentari per il proprio tornaconto personale, sia un autorevole e imparziale nutrizionista che in posizione terza illustra le presunte e miracolose proprietà curative di alcune spezie.

A tale riguardo va evidenziato che ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. m) del Codice del Consumo, è vietato «impiegare contenuti redazionali nei mezzi di comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore». In altri termini, una condotta corretta vorrebbe che fosse sempre chiaramente distinguibile il ruolo del soggetto intervistato, tanto più se giornalista come il Panzironi[3], se cioè sia o meno interessato (in conflitto quindi) alla vendita del prodotto di cui parla.

Sembrano disposizioni ritagliate su misura sulla trasmissione del Panzironi che popola i palinsesti televisivi di molte emittenti locali, Il cerca salute, programma consolatorio a spese e discredito della medicina ufficiale e del rigore scientifico. Un abile trucco di illusionismo mediatico attraverso il quale si compie una promozione occulta di integratori alimentari dissimulata attraverso un format nel quale il Panzironi, nella veste di giornalista e opinionista, nell’ambito di un dibattito-intervista di natura scientifica e medicale su determinate malattie degenerative e patologie di natura cronica, rilascia dichiarazioni sulla presunta efficacia terapeutica di una serie di sostanze contenute negli integratori alimentari della sua linea “Life 120”, richiamati nel regime dietetico da lui stesso ideato ed illustrato nell’omonimo libro.

Va sottolineato quanto sia insidiosa la pubblicità occulta. Essa è mascherata da analisi o resoconto giornalistico-scientifico e paludata da camici bianchi, titoli accademici e paroloni tecnici, al solo scopo di disinnescare il naturale atteggiamento critico che lo spettatore avrebbe se percepisse con chiarezza il carattere pubblicitario della comunicazione[4]. La pubblicità dei programmi del Panzironi è nascosta all’interno di un contesto surrettiziamente tecnico-informativo che nasconde il vero intento di tutta la messinscena.

Anche le emittenti che hanno ospitato la trasmissione del Panzironi (peraltro responsabili pure per violazione del Codice del Consumo) [5] sono state sanzionate dall’AGCM ai sensi dell’art. 36-bis del D.Lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici). Tale normativa, infatti, si rivolge specificamente alle emittenti radiofoniche e televisive e ribadisce sostanzialmente i medesimi obblighi e obiettivi in ambito broadcasting in generale previsti per i professionisti nel Codice del Consumo.

Il Panzironi insiste.

Nonostante la prescrizione dell’AGCM e la chiara inibizione di condotte perpetuative dell’illecito commesso, lo scorso 29 marzo l’Autorità, con Provvedimento n. 27605 del 29 marzo 2019, ha avviato un nuovo procedimento per inottemperanza del provvedimento n. 27235 appena commentato. Adriano Panzironi, la Live 120, la Welcome Time Elevator e alcune emittenti, hanno continuato a sedurre il pubblico con messaggi falsi e ammantati da imparzialità scientifica.

Renderemo conto ai lettori dell’esito di questa nuova iniziativa.

Il procedimento dell’Agcom.

Anche l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni si è occupata recentemente del caso Panzironi e, con Delibera n. 72/19/CSP del 21 marzo 2019 (cui sono seguiti analoghi provvedimenti contro altre emittenti[6]) ha sanzionato la sua Life 120 Channel (GM Comunicazione S.r.l. – Canale 161 del digitale terrestre) al pagamento di Euro 264.967,50[7].

Mentre l’AGCM si occupa di tutelare i consumatori, l’Agcom si occupa di vigilare sulle emittenti affinché rispettino il Testo unico della radiotelevisione (il già visto D.Lgs. 31 luglio 2005 n. 177) uniformandosi, peraltro, al Codice di autoregolamentazione media e minori, quale valido parametro di discriminazione delle condotte illecite.

In tale prospettiva, è stata stimmatizzata da questa Autorità l’acquisizione e la messa in onda di “testimonianze” da parte di soggetti che avrebbero ottenuto la regressione o, in alcuni casi la guarigione, da malattie, anche gravi, confrontandole con le esperienze fallimentari ottenute con l’utilizzo di metodi ufficiali e scientifici. Particolarmente odioso è stato l’episodio andato in onda il 29 marzo 2018 (e in replica nei giorni successivi) in cui, in fascia oraria protetta, è apparsa in video una minore, evidentemente disabile, affetta dalla sindrome di Rett, una rara e grave patologia neurologica dello sviluppo, in compagnia del padre e della madre. Nel corso della puntata, condotta da un moderatore alla presenza dello stesso Adriano Panzironi, furono rivolte ai genitori della minore numerose domande, indulgendo sui sintomi e sui gravi segni clinici legati alla patologia metabolica della figlia, descrivendoli nel dettaglio.

Il fine propagandistico e promozionale della testimonianza e di tutta la trasmissione risulta in aperto contrasto con quanto disposto dal par.1, punto 1.2., lett. b), del Codice di autoregolamentazione media e minori, il quale stabilisce che: «le imprese televisive si impegnano, sia nelle trasmissioni di intrattenimento che di informazione a non utilizzare minori con gravi patologie o disabili per scopi propagandistici […]». Violato è anche il l’art. 3 del D.lgs. n.177 del 2005, il quale sancisce che «sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia il rispetto […], in particolare, della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell’Unione europea dalle norme internazionali vigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali».

Contravvenendo quindi a questi elementari principi (di umanità innanzi tutto) l’emittente ha arrecato nocumento alla dignità, all’immagine, alla privacy e all’integrità psicofisica della minore, ripresa in una condizione di grave disabilità[8].

E a nulla vale sostenere, come pure il Panzironi ha fatto, che la dieta da lui ideata funziona. A tale riguardo l’Agcom richiama il parere del Consiglio Superiore della Sanità agli atti del 22 gennaio 2019, nel quale si attesta che il metodo Life 120, diffuso e pubblicizzato attraverso stampa, programmi radiotelevisivi, social network «si basa su argomentazioni non supportate da evidenza scientifica; nega evidenze scientifiche già consolidate […] e pertanto invita all’abbandono delle terapie ufficiali per tali patologie; incorre in imprecisioni ed errori gravi, promette effetti su stato di salute e longevità biologicamente non plausibili e non dimostrabili […]; di fatto contribuisce alla disinformazione nutrizionale promuovendo una maleducazione al comportamento alimentare; inoltre, si rileva che il sig. Adriano Panzironi non è in possesso di alcun titolo abilitante alla prescrizione o alla elaborazione di diete»[9].

Conclusioni.

Anche i giornalisti de Le Iene, la nota trasmissione del Gruppo Mediaset, si sono occupate nel 2018 del Signor Panzironi con un servizio molto incisivo (qui), ma ciò, e il successivo intervento delle Autorità di vigilanza e controllo, non sono deterrenti sufficienti se è vero come sostiene una testata che il Panzironi, grazie alle sue trasmissioni, fattura oltre un milione di Euro al mese.

Lasciando un momento da parte le ragioni di diritto e i processi in TV, un’ultima cosa va detta.

Poiché oggi la credulità popolare è particolarmente esposta agli untori che infettano l’etere e il web con massicce dosi di disinformazione, bisognerebbe essere estremamente cauti nel rivolgersi ai malati. Indipendentemente dalla propria buona fede e dalle legittime convinzioni personali, si deve coltivare la virtù del dubbio al massimo grado e comunque mai raccontare di poter curare o far regredire gravi patologie e malattie degenerative con metodi non ortodossi, non supportati da adeguata e abbondante evidenza scientifica. Comportarsi altrimenti è molto pericoloso, criminale direi, poiché a farne le spese sono sempre le persone più vulnerabili, ovvero proprio quelle che prima di altre andrebbero protette[10].

___

[1] Investita dall’art. 8 del D.Lgs. 2 agosto 2007 n. 145 e dall’art. 27 del Codice del Consumo a vigilare sulle pratiche pubblicitarie scorrette.

[2] Art. 6 del D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 169 (recante la normativa di attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari). Vedi anche, con specifico riferimento alle sostanze e preparati vegetali contenute negli integratori alimentari, le Linee guida di riferimento per gli effetti fisiologici predisposte dal il Ministero della Salute (Allegato 1 al DM 27 marzo 2014).

[3] Il quale è soggetto a numerosi fonti di deontologia, oggi armonizzate in parte dal recente Testo Unico dei doveri del giornalista (con le allegate Carte di deontologia e le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica). Il TU, i suoi allegati e il Codice di autoregolamentazione Tv e minori, tutti senza eccezione assumono come principio fondamentale la correttezza dell’informazione, la dignità degli intervistati, la terzietà della fonte.

[4] In tal senso, inter alia, vedi TAR Lazio, Sez. I, 12 settembre 2011, n. 7183, nonché TAR Lazio, Sez. I, 13.1.14, n. 357 e 29 gennaio 2015, n. 1601.

[5] Venti sono le emittenti. Ciascuna sanzionata per Euro 5.000.

[6] Delibera Agcom 85-19-CSP e Delibera Agcom 99-19-CSP.

[7] Degno di nota è il fatto che a fronte delle medesime condotte e circostanze, nella quantificazione delle sanzioni le due Autorità hanno adottato l’una il cumulo materiale (l’AGCM), l’altra il cumulo giuridico (l’Agcom). Ciò nonostante la delibera Agcom (n. 265/15/CONS – Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie) dovrebbe chiarire come applicare i due istituti.

[8] Cfr. TAR Lazio n. 8323, del 15 settembre 2008: «l’assoluta preminenza del valore del rispetto della “persona umana” – valore costituzionalmente ed incondizionatamente garantito nel nostro Ordinamento – esclude, in radice, la possibilità che chiunque possa decidere se, ed in che misura, il sacrificio di uno o di pochi debba servire per l’utilità degli altri. Ed ancora, l’assoluta preminenza del valore della dignità della persona umana, esclude – parimenti – che l’interesse alla salvaguardia dell’integrità fisica, psichica e psicologica delle persone (nella specie, un soggetto particolarmente debole e vulnerabile come un minore disabile) possa recedere di fronte ad altri interessi, quali quello alla diffusione di un’informazione (nella fattispecie pubblicitaria). Nella scala dei valori, infatti – anche quelli giuridici – i diritti alla vita ed all’integrità fisica, psichica e psicologica della persona non possono essere mai “graduati”, e non possono mai costituire oggetto di calcoli proporzionalistici volti a comprimere il contenuto sostanziale, in funzione di altre o di altrui utilità».

[9] Le patologie affrontate dalla trasmissione, che si pretende di guarire o di ridurre i sintomi con il metodo Life 120 e gli integratori della medesima linea sono, per citarne alcune, «ictus, Alzheimer, Parkinson, diabete, malattie metaboliche e cardiovascolari, infarto, sclerosi multipla, emicrania cronica, ansia, depressione, attacchi di panico, tachicardia, fibrillazione atriale, gotta, malattie renali e calcolosi, gastrite, artrite, psoriasi e dermatiti, patologie tiroidee, malattie respiratorie e asma, cervicale, osteoporosi e discopatie, allergie e disfunzione erettile, displasia prostatica, morbo di Crohn, anemia mediterranea, acufene, obesità».

[10] Chi scrive non dubita che una dieta ipoglicemica possa portare benefici o che alcune spezie possano avere effetti positivi di vario tipo. Ma tutto ciò non ha nulla a che vedere con le gravi e ripetute condotte per le quali il Panzironi ha reso conto – per ora – in sede amministrativa. Spero che in futuro il Panzironi con umiltà si preoccupi davvero più dei malati e meno del suo ego e conto in banca.

Provvedimento AGCM n. 27325Provvedimento AGCM n. 27605Delibera Agcom n. 72/19/CSPFrancesco Rampone – f.rampone@lascalaw.com

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