21.11.2022 Icon

Superbonus edilizio “110%”: quando può essere integrato il reato di falsa fatturazione?

Sono ormai famosi i numerosi bonus edilizi che il legislatore ha introdotto dopo l’avvento della pandemia. Bonus che avevano – e hanno – un duplice fine: da un lato, quello di aiutare e rilanciare il mercato immobiliare, fortemente compromesso dall’avvento del COVID-19; dall’altro, quello di sostenere la riqualificazione del patrimonio immobiliare degli italiani.

Tra tali bonus, il principale è il c.d. “Superbonus 110%” – previsto dall’art. 119 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) – che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. 

La citata agevolazione, nondimeno, è stata oggetto di accertamenti dell’Autorità Giudiziaria e della Guardia di Finanza. Sono infatti svariati i procedimenti penali tuttora pendenti riguardanti frodi ai danni dello Stato potenzialmente commesse dai cittadini (sia committenti dei lavori sia imprese edilizie) proprio in relazione al Superbonus.

Riguardo a tali frodi è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione (Cass. pen., Sez. III, sent. 8 novembre 2022, n. 42012). Il caso sottoposto alla Suprema Corte riguardava un sequestro preventivo di quote societarie ed imprese per il reato di falsa fatturazione per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000) e truffa aggravata i danni dello Stato (art. 640 cpv, n. 1 c.p.).

Nello specifico, secondo l’ipotesi accusatoria le società edilizie avrebbero commesso il delitto di falsa fatturazione poiché erano state emesse delle fatture “in acconto” con lo sconto in fattura previsto dal Superbonus relative ad opere non ultimate.

La Cassazione ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo, ritenendo sussistente il “fumus commissi delicti” del reato tributario. Assunto basato proprio sulle modalità operative del Superbonus.

Orbene, secondo i Giudici di legittimità la monetizzazione del credito erariale tramite cessione dello stesso ovvero tramite lo sconto in fattura sarebbe consentita solo alla fine dei lavori edili, oppure in base ad uno stato di avanzamento lavori (il c.d. “SAL”). Avanzamento lavori che deve essere certificato da un tecnico e che deve attestare: 1) l’avvenuta esecuzione dei lavori che godono dell’agevolazione fiscale; 2) la congruità delle relative spese sostenute). 

Ne consegue che non possono essere ricomprese nel “SAL” le opere che, ancorché pagate e fatturate, non siano state eseguite. Ne tali opere future possono già fruire della detrazione fiscale.

Laddove dunque l’impresa emetta una fattura “in acconto” di opere non ancora eseguite, e presenti lo “sconto in fattura” previsto dal Superbonus, potrebbe essere integrato il reato di falsa fatturazione per operazioni oggettivamente inesistenti.

Autore Stefano Gerunda

Lateral Partner

Milano

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Autore Andrea Caprioglio

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