Appare ormai pacifico che il legislatore, nell’ottica di prevenire quanto più possibile la commissione di reati che potrebbe essere commessi in ambito societario, abbia iniziato un percorso finalizzato ad allargare sempre più la platea dei “reati presupposto”, ossia quelle fattispecie criminose idonee a fondare la responsabilità amministrativa da reato dell’ente.
Percorso che, invero, era iniziato fin dall’entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001 ma che – dopo un breve periodo in cui il catalogo dei reati è rimasto sostanzialmente invariato – è diventato un vero e proprio “fiume in piena” negli ultimi anni.
Basti pensare al fatto che tra il 2019 e il 2022 il legislatore ha introdotto nel novero dei reati presupposto i delitti tributari, i reati a tutela del patrimonio culturale e il paesaggio nonché i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal denaro contante.
L’ultimo allargamento del novero dei reati presupposto è stato disposto dal legislatore con il recentissimo D.L.105/2023 (approvato con modifiche definitivamente e in seconda lettura dal Senato il 4 ottobre 2023).
La novella normativa, modificando gli artt. 24 e 25 octies.1 D.Lgs. 231/2001, introduce nel catalogo dei reati i delitti di turbata libertà degli incanti (previsto dal codice penale all’art. 353 c.p.) e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.).
La novella appare certamente di interesse per quegli enti, soprattutto società, che intrattengono rapporti e partecipano a gare di appalto con le stazioni pubbliche, atteso che detti reati ben potrebbero essere commessi da soggetti apicali e/o subordinati.
L’ulteriore reato inserito nel novero dei reati presupposto è quello di trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.), il quale può assumere rilevanza in caso di operazioni straordinarie tra enti o in relazione all’operatività delle società fiduciarie.